sabato 18 maggio 2013

Bollo sui conti correnti vincolati–altra sorpresa negativa

bollo-conti-correnti-vincolatiLe somme vincolate su un conto corrente ordinario non sfuggono al bollo proporzionale. Quando un importo non è più finalizzato a fornire una provvista di cassa, ma si propone di realizzare un investimento, allora si applica il prelievo dello 0,15%, proprio come avviene per i conti deposito vincolati.

A evidenziarlo è l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 15/E del 10 maggio 2013 (come riportato da Italia Oggi), che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla mini-patrimoniale sui rapporti finanziari introdotta dal dl n. 201/2011. Le istruzioni fanno seguito a quelle già diffuse dal fisco con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012.


Bollo sui conti correnti vincolati come IwBank, Rendimax o Webank

La precisazione più rilevante riguarda la distinzione tra conti correnti e conti deposito. I primi, infatti, scontano una tassazione fissa: per le persone fisiche 34,2 euro annui (se presentano una giacenza media superiore a 5 mila euro nel periodo rendicontato), per tutti gli altri soggetti 100 euro. I depositi bancari, invece, pagano il bollo in misura proporzionale: 1,5 per mille a partire dal 2013.

Ma anche se il conto corrente è uno strumento di pagamento e non di investimento, «bloccare» delle somme per conseguire un interesse non basta a schivare il prelievo proporzionale. La circolare puntualizza che lo 0,15% va applicato autonomamente sulle giacenze vincolate, cioè quelle «per le quali il cliente perde la disponibilità fintanto che permane il vincolo» (stratagemma utilizzato da alcune banche come IwBank, Rendimax e WeBank).
Allo stesso tempo queste somme non dovranno essere computate nel calcolo della soglia di 5 mila euro che fa scattare l’imposta fissa di 34,2 euro. L’Agenzia osserva invece che le somme libere, anche se remunerate con un interesse, «non devono essere oggetto di autonoma tassazione rispetto al rapporto di conto corrente».

Bollo sui conti degli imprenditori individuali

Affrontato anche il caso dell’imprenditore individuale intestatario di un conto corrente. Le Entrate stabiliscono che l’imposta di bollo deve comunque essere applicata nella misura prevista per le persone fisiche (quindi 34,2 euro e non 100), in quanto occorre considerare l’intestazione del rapporto. Così facendo, tuttavia, il contribuente non potrà disporre del limite massimo del prelievo proporzionale sugli strumenti finanziari, fissato per le persone giuridiche a 4.500 euro.

Un’altra fattispecie chiarita dalla circolare attiene alle polizze vita e ai contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro la fine dell’anno 2000. Tali asset restano infatti assoggettati all’imposta sulle assicurazioni, con aliquota al 2,5%. Pertanto non è dovuto il bollo. Quest’ultimo diviene applicabile per tutte le polizze sottoscritte a decorrere dal 1° gennaio 2001, che il dlgs n. 47/2000 ha esentato dall’imposta sulle assicurazioni.

Per le fondazioni bancarie l’imposta di bollo, sia quella fissa sui conti correnti sia quella proporzionale sui prodotti d’investimento, opera al pari delle imprese: l’Agenzia evidenzia che le fondazioni «non figurano tra i soggetti esclusi dalla nozione di cliente», come definita dal provvedimento del 9 febbraio 2011 di Bankitalia.

Regole ad hoc per i rapporti finanziari intrattenuti con enti statali. In questo caso si applica il bollo di 1,81 su tutte le rendicontazioni relative a importi sopra i 77,47 euro. Ma ai sensi dell’articolo 8 del dpr n. 642/1972, è la controparte a dover versare l’imposta all’erario, «nonostante qualunque patto contrario».

Un ulteriore quesito posto dalle associazioni di categoria del mondo finanziario riguarda le fi duciarie. In particolare, si chiedeva se quelle autorizzate all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale (ai sensi dell’articolo 15 del dpr n. 642/1972) fossero tenute al versamento dell’acconto dell’imposta. Risposta affermativa, secondo le Entrate. Il pagamento va effettuato entro il 16 aprile di ogni anno. Ma con un’avvertenza. L’adempimento riguarda le società fiduciarie richiamate dall’articolo 17 della legge n. 1/1991, ossia quelle che possono svolgere gestioni patrimoniali mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari (e che quindi devono essere iscritte nell’albo Consob). Le fiduciarie c.d. «statiche», le quali invece non esercitano intermediazione mobiliare, non dovranno quindi versare alcun acconto.

Infine, l’Agenzia delinea l’ambito applicativo dell’imposta di bollo sui titoli emessi dalle società industriali. La circolare n. 48/2012 afferma che il prelievo va effettuato a scadenza anche in relazione a prodotti diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussiste un rapporto di custodia e amministrazione presso un intermediario. Le Entrate rilevano che laddove l’emittente dei titoli sia una società industriale, questa non può essere equiparata ad un ente gestore e quindi non è tenuta all’applicazione dell’imposta. In ogni caso, per i titoli non dematerializzati, l’onere fi scale scatta all’atto del rimborso o del riscatto, solo in assenza di un rapporto di custodia o altro stabile rapporto con un ente gestore. Ciò vuol dire che se i titoli emessi dalla società industriale non sono inseriti in un dossier titoli, ma l’ente gestore procede al collocamento o alla gestione, si ha comunque il requisito dello «stabile rapporto »: l’ente gestore è quindi chiamato, ogni anno, all'applicazione del bollo.

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