Dal punto di vista fiscale le anticipazioni per spese sanitarie prevedono l’applicazione della medesima aliquota prevista per le prestazioni previdenziali (15%), con progressiva riduzione dell’aliquota dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di 6 punti percentuali. Mentre le altre fattispecie di anticipazioni (ristrutturazione prima casa di abitazione propria o dei figli, ulteriori esigenze) prevedono l’applicazione (sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta) dell’aliquota fissa del 23% a titolo d’imposta. In merito al reintegrazione delle somme anticipate Il credito d’imposta sarà relativo unicamente alle somme eccedenti il massimale di 5.164,57 euro, in quanto il versamento inferiore a tale importo avrà le caratteristiche di mero versamento contributivo a cui si dovrà applicare l’ordinario regime fiscale previsto dall’articolo 8 d.lgs.252/05. Poiché lo scopo del reintegro è la ricostruzione della posizione individuale quale era al momento dell’anticipazione, è opportuno che il reintegro “replichi” la precedente posizione individuale così da far corrispondere a tale precedente situazione anche il regime fiscale dell’erogazione.
Qualora il reintegro fosse parziale, la pregressa situazione fiscale dei contributi dovrà essere ricostruita proporzionalmente sulla base delle diverse componenti che costituivano la posizione dell’iscritto al momento della percezione dell’anticipazione. In merito alle modalità di beneficio di tale credito, è ritenersi verosimile la possibilità di usufruirne esclusivamente sulle anticipazioni fruite dal 01/01/2007, nella considerazione che il credito d’imposta è strettamente connesso all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% (ovvero del 9% o del 23%) introdotta dalla legge finanziaria 2007 (co. 749).
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