mercoledì 10 agosto 2016

Attestato rischio polizza Rc Auto online

Dal 1° luglio di quest’anno l’attestato di rischio è diventato digitale. E il processo di dematerializzazione - previsto dal Dl 1/2012 (decreto “Cresci Italia”, convertito dalla legge 27/2012) - includerà dal prossimo 18 ottobre anche i contrassegni assicurativi Rc auto. Le nuove norme sull’attestato di rischio si sono concretizzate con il regolamento n. 9 emanato dall’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) il 19 maggio 2015, che definisce la disciplina attuativa della banca dati obbligatoria e la sostituzione del documento cartaceo con le informazioni elettroniche che vi sono memorizzate (articolo 134 del Codice delle assicurazioni private, Dlgs 209/2005).

Le novità si applicano agli attestati di rischio relativi ai contratti in scadenza a partire dal 1° luglio (e messi perciò a disposizione degli assicurati nel mese di giugno). Per la successiva stipula del contratto di assicurazione con un’altra impresa, non è quindi più necessario consegnare il documento cartaceo: per rilevare la classe di merito da applicare, le compagnie (e i relativi intermediari) accedono direttamente alla banca dati (Atrc) dell’Ania (di cui l’Ivass ha deciso di avvalersi). È previsto che, almeno 30 giorni prima della scadenza, le imprese consegnino al cliente l’attestato per via telematica.

Lo mettono quindi a disposizione sul proprio sito web, nell’area riservata alle posizioni assicurative, ma possono anche attivare modalità di consegna telematica aggiuntive, che il cliente ha facoltà di richiedere (via email, social network eccetera). Tutte le informazioni sono contenute sui portali delle compagnie: ad ogni modo, per agevolare in questo primo anno il passaggio al digitale, le imprese devono una tantum inviare agli assicurati Rc auto (fino al 30 giugno 2016) lettere esplicative sulle recenti innovazioni. In questa prima fase, inoltre, l’Ivass ha stabilito che gli assicurati possano chiedere ai propri intermediari una copia cartacea del documento, ma solo per finalità informative, perché di fatto solo quello elettronico ha efficacia di attestazione dello stato del rischio.

Le informazioni relative all’ultimo attestato di rischio valido devono quindi essere collocate nella banca dati (e sui siti internet delle imprese) almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. Resta tuttavia possibile, in alcuni casi particolari, che l’implementazione del database non sia ancora avvenuta. A tal proposito, il regolamento prevede che, «qualora all’atto della stipulazione del contratto l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l’impresa acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito».

Si tratta, in sostanza, di un’autocertificazione con assunzione di responsabilità, che consente di stipulare comunque un nuovo contratto. In questi casi, le imprese verificano la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e procedono all’eventuale riclassificazione del contratto. Quanto al contenuto dell’attestato digitale, le principali novità riguardano l’indicazione della tipologia del danno pagato (specificando se si tratta di danni a cose, a persone o misti), nonché l’indicazione del proprietario o di un altro soggetto che ha diritto al documento (locatario o usufruttuario, o acquirente con patto di riscatto).

Se il contraente è diverso dal proprietario del veicolo o da altri aventi diritto all’attestato, l’obbligo di consegna del documento elettronico scatta con riferimento ai contratti in scadenza a partire dal 1° dicembre 2015 (documento che va consegnato nel mese di novembre). L’attestato di rischio digitale è ancora “statico”, perché fotografa la situazione corrente una volta l’anno, in prossimità della scadenza del contratto Rc auto. In una fase successiva, favorita proprio dalla dematerializzazione, si prevede di arrivare invece all’attestato “dinamico”, cioè aggiornato dal sistema – con eventuali sinistri o eliminazione di sinistri (ad esempio, a seguito di riscatto) – anche in corso d’anno, così da disporre di uno strumento ancora più efficace per contrastare i fenomeni elusivi.

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