giovedì 17 dicembre 2015

Doppia tassazione dividendi azioni estere

Sono residente in Italia dove lavoro da cittadino italiano. Ho il conto corrente in Italia. Nel mio conto titoli presso una banca italiana ho alcune azioni svizzere: Bbiotech (recentemente vendute) e Swiss Re. I relativi dividendi sono stati emessi quest’anno (quelli della Bbiotech sono denominati “fiscalmente efficienti”). Mi sono state addebitate le relative tassazioni dalla banca italiana, assicurandomi che non esiste più la doppia tassazione italiana e svizzera ma solo quella italiana. In un vostro articolo si dice invece il contrario. «Il tema della doppia imposizione sollevato dal lettore è certamente tra i temi di maggiore attualità nel momento della campagna dividendi.

Premesso che non esiste una modifica alla convenzione italo/elvetica che consenta quanto parrebbe indicato da più banche, il punto centrale è legato alla diversa qualificazione che uno strumento finanziario può avere nello stato estero di emissione ed in Italia nonché dei relativi redditi posto che il contribuente italiano è tenuto a dichiarare i redditi ovunque percepiti salvo il successivo diritto a scomputare, con alcune limitazioni, le imposte pagate all’estero».

Nel caso specifico di BBiotech sulla scorta dei comunicati della società le somme attribuite ai soci sarebbero prelevate da riserve di capitale e perciò esenti da imposte in Svizzera di qui l’espressione “fiscalmente efficienti”. «Per quanto riguarda l’Italia le somme vanno invece inquadrate secondo le regole del Tuir – puntualizza Parisotto –: sul punto potrebbe venire in rilievo la presunzione di distribuzione prevista dall’articolo 47 e perciò la possibilità che, al ricorrere delle condizioni ivi indicate, le somme siano da considerare utili e perciò tassabili indipendentemente dalla delibera - vedi BBiotech - che nominalmente attinge a riserve di capitale».

La normativa fiscale italiana nel definire le azioni e gli utili è ben più restrittiva delle normative estere e quindi ben può accadere che le due tassazioni siano contrapposte ovvero contemporanee. Di fronte a tali eventi è opportuno che prima dello stacco dividendi esteri il contribuente valuti le convenzioni in essere con il Paese della fonte e le iniziative preventive per far sì che all’estero sia applicata la tassazione nei limiti convenzionali e perciò oggetto di possibile recupero in sede di dichiarazione.

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