Premesso che non esiste una modifica alla convenzione italo/elvetica che consenta quanto parrebbe indicato da più banche, il punto centrale è legato alla diversa qualificazione che uno strumento finanziario può avere nello stato estero di emissione ed in Italia nonché dei relativi redditi posto che il contribuente italiano è tenuto a dichiarare i redditi ovunque percepiti salvo il successivo diritto a scomputare, con alcune limitazioni, le imposte pagate all’estero».
Nel caso specifico di BBiotech sulla scorta dei comunicati della società le somme attribuite ai soci sarebbero prelevate da riserve di capitale e perciò esenti da imposte in Svizzera di qui l’espressione “fiscalmente efficienti”. «Per quanto riguarda l’Italia le somme vanno invece inquadrate secondo le regole del Tuir – puntualizza Parisotto –: sul punto potrebbe venire in rilievo la presunzione di distribuzione prevista dall’articolo 47 e perciò la possibilità che, al ricorrere delle condizioni ivi indicate, le somme siano da considerare utili e perciò tassabili indipendentemente dalla delibera - vedi BBiotech - che nominalmente attinge a riserve di capitale».
La normativa fiscale italiana nel definire le azioni e gli utili è ben più restrittiva delle normative estere e quindi ben può accadere che le due tassazioni siano contrapposte ovvero contemporanee. Di fronte a tali eventi è opportuno che prima dello stacco dividendi esteri il contribuente valuti le convenzioni in essere con il Paese della fonte e le iniziative preventive per far sì che all’estero sia applicata la tassazione nei limiti convenzionali e perciò oggetto di possibile recupero in sede di dichiarazione.
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