martedì 26 dicembre 2017

Le banche svizzere avviseranno i clienti italiani

Il Parlamento Svizzero ha appena approvato importanti restrizioni al modello Ocse sullo scambio automatico dei dati bancari. Norme approvate proprio con la ratifica dell'accordo sullo scambio automatico con il Gruppo di 41 Paesi, con i quali lo scambio avverrà nel corso del 2019, riguardo alla fotografia dei dati bancari e finanziari al 1° gennaio 2018.

Nel Gruppo dei 41 figurano Stati che il governo svizzero diplomaticamente definisce come «Stati problematici»: parecchi parlamentari temono la strumentalizzazione dei dati una volta pervenuti nelle mani di regimi che potrebbero usarli in modo non conforme alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo: i regimi russo, cinese, saudita, brasiliano, turco e simili. Mentre l’approvazione allo scambio automatico con il primo Gruppo di 38 Paesi, compresi i Paesi Ue, che avrà luogo nel corso del 2018, non aveva sollevato preoccupazioni, questa volta sono insorte molte voci, come quella della deputata Martullo-Blocher, preoccupata per eventuali vessazioni alle quali potessero essere esposti i connazionali residenti fiscalmente nei Paesi cosiddetti problematici.

Il Parlamento svizzero ha introdotto l’articolo 1-bis che prevede condizioni restrittive dello scambio automatico, che quindi automatico non sarà più. Infatti, tutte le banche svizzere dovranno comunicare ai propri clienti residenti all’estero se e quali dati trasmetteranno al Fisco straniero, e ciò entro la fine del giugno 2018 per 38 Stati, ed entro il 30 giugno 2019 per il Gruppo dei 41. Sulla base di questa comunicazione, i contribuenti potranno chiedere la rettifica dei dati da comunicare al Fisco straniero.

In caso di mancato accordo, il contribuente potrà sottoporre la sua richiesta al tribunale civile, con facoltà di ricorso, differendo pertanto almeno di un paio di anni la data della trasmissione effettiva all’estero delle informazioni finanziarie. Sorgeranno agguerrite vertenze nei confronti di una banca che dovesse rifiutarsi di riconoscere la residenza in quei Paesi che vendono permessi a persone desiderose soltanto di evitare lo scambio automatico con le autorità del Paese in cui vivono.

Benché non figurino nella lista nera Ue, fra questi Paesi primeggiano Bulgaria, Cipro, Grecia, Malta e Romania. Una volta che si fosse chiarito quali dati la banca possa trasmettere al Fisco federale svizzero, nei confronti di quest’ultimo è ancora possibile chiedere una rettifica di eventuali errori, parimenti con facoltà di ricorso alle autorità giudiziarie. Si tratta di norme introdotte nel solco dell’ondata normativa per rafforzare la protezione dei dati personali, da ricondurre alla prossima entrata in vigore del GDPR/2016/679 (General data protection regulation), della Ue.

Fonte: la guida "Conto in Svizzera"

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