mercoledì 27 marzo 2013

Bollo sul dossier titoli e investimenti finanziari

IMPOSTA di BOLLO su COMUNICAZIONI RELATIVE a PRODOTTI FINANZIARI: il co. 2-ter dell’art. 13, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972 prevede l’applicazione dell’imposta proporzionale nella misura dell’1 per mille annuo, per il 2012, e dell’1,5 per mille annuo, negli anni successivi, per le «comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati».

bollo-conto-dossier-titoliLa nota 3-ter al citato art. 13 precisa, inoltre, che ai fini dell’applicazione dell’imposta «la comunicazione relativa a prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione».


L’imposta colpisce, quindi, le comunicazioni inviate ai clienti dagli enti gestori (banche, Sgr, Sim ecc.) in relazione a rapporti di custodia, amministrazione, gestione o ad altri stabili rapporti, anche se intestati a società fiduciarie e colpisce anche i prodotti finanziari non immessi in dossier, come i conti deposito, i buoni fruttiferi ed i certificati di deposito.

L’Agenzia delle Entrate nella C.M. 48/E/2012 ricorda che l’imposta in oggetto ha natura sostitutiva, in quanto sostituisce l’imposta di bollo ordinaria dovuta per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell’ambito dei rapporti di conto corrente, libretti di risparmio ovvero relativi a prodotti finanziari intrattenuti tra l’ente gestore e la propria clientela.

La definizione di prodotti finanziari è contenuta nell’art. 1, D.Lgs. 24.2.1998, n.58; in particolare, rientrano nell’ambito di applicazione della norma «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da certificati».

La C.M. 48/E/2012 null’altro dice; non è quindi chiaro se nella definizione sopra riportata possano rientrare le partecipazione societarie (ad esempio, le quote di S.r.l. o di società di persone), i finanziamenti non incorporati in strumenti finanziari negoziabili, i contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale.

Si evidenzia, inoltre, come i prodotti finanziari detenuti all’estero oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o custoditi, amministrati o gestiti da intermediari residenti, sono soggetti all’imposta di bollo in esame. In relazione a tali prodotti non trova però applicazione l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

DETERMINAZIONE dell’IMPOSTA : per le comunicazioni relative a prodotti finanziari, l’imposta è dovuta nella misura:
  • dell’1 per mille annuo, nel 2012;
  • dell’1,5 per mille annuo, a decorrere dal 2013.
L’imposta è applicata in funzione del valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. In mancanza dei predetti valori, si assume il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze dell’intermediario.

Si evidenzia come:
  • per i contratti derivati eventuali valori negativi non assumono rilevanza ai fini del calcolo dell’imposta;
  • in relazione ai buoni postali fruttiferi l’imposta è calcolata sull’ammontare dei buoni in essere al 31 dicembre di ogni anno;
  • siano esentati dall’imposta tutti i buoni postali fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario di valore complessivamente non superiore a e 5.000, esclusi i buoni postali emessi in forma cartacea prima dell’1.1.2009;
  • per i prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione ovvero altro stabile rapporto, l’imposta si applica alla scadenza.
Si rileva inoltre che:
  • l’imposta proporzionale deve essere arrotondata a e 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che sia di importo superiore o inferiore a e 0,05 (art. 2, D.P.R. 642/1972 [CFF 2702]);
  • qualora il tributo dovuto sulla singola rendicontazione sia di importo inferiore a 1 euro, l’imposta da applicare deve essere comunque pari a tale importo;
  • l’imposta è dovuta nella misura minima annua di e 34,20 e, limitatamente al 2012, nella misura massima annua di e 1.200 (nota 3-ter all’art. 13). (10) Si evidenzia come il massimale di e 1.200, rimasto in vigore per il solo anno 2012 a favore di tutti gli investitori, è sostituito con il nuovo tetto di e 4.500 che la Legge di stabilità ha introdotto, a decorrere dal 2013, per i soli clienti diversi dalle persone fisiche (art. 1, co. 509, L. 24.12.2012, n. 228).
Le soglie minime e massime devono essere applicate in considerazione dell’ammontare complessivo dei prodotti detenuti dal cliente e se l’imposta proporzionale complessivamente applicata nell’anno risulta inferiore all’importo di e 34,20 l’ente gestore è tenuto ad applicare la differenza di imposta fino a concorrenza del predetto importo.

Si veda a pag. prec. l’esempio n. 4. Si evidenzia, infine, come l’imposta di bollo di cui all’art. 13, co. 2-bis e 2-ter, D.P.R. 642/1972 possa essere scomputata dall’imposta di bollo speciale annuale sulle attività scudate. MODALITÀ di VERSAMENTO dell’IMPOSTA : l’imposta di bollo si corrisponde ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a), D.P.R. 642/1972 [CFF  2703]:
  • mediante apposito contrassegno, rilasciato con modalità telematiche dagli intermediari abilitati;
  • in modo virtuale secondo quanto stabilito dall’art. 4, co. 1, D.M. 24.5.2012 [CFF  2979c].
Se l’ente gestore non è in possesso dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo con le modalità virtuali può richiedere la stessa presentando apposita domanda all’Agenzia delle Entrate competente. I soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale sono tenuti al versamento dell’acconto (art. 15-bis, D.P.R. 642/1972 [CFF 2751a]) che deve essere versato entro il 16 aprile di ogni anno.

Non si paga il bollo in alcune banche, come YouBanking che lo rimborsa fino a giugno 2015 sia sul dossier titoli sia sul conto corrente.

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