La nota 3-ter al citato art. 13 precisa, inoltre, che ai fini dell’applicazione dell’imposta «la comunicazione relativa a prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione».
L’imposta colpisce, quindi, le comunicazioni inviate ai clienti dagli enti gestori (banche, Sgr, Sim ecc.) in relazione a rapporti di custodia, amministrazione, gestione o ad altri stabili rapporti, anche se intestati a società fiduciarie e colpisce anche i prodotti finanziari non immessi in dossier, come i conti deposito, i buoni fruttiferi ed i certificati di deposito.
L’Agenzia delle Entrate nella C.M. 48/E/2012 ricorda che l’imposta in oggetto ha natura sostitutiva, in quanto sostituisce l’imposta di bollo ordinaria dovuta per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell’ambito dei rapporti di conto corrente, libretti di risparmio ovvero relativi a prodotti finanziari intrattenuti tra l’ente gestore e la propria clientela.
La definizione di prodotti finanziari è contenuta nell’art. 1, D.Lgs. 24.2.1998, n.58; in particolare, rientrano nell’ambito di applicazione della norma «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da certificati».
La C.M. 48/E/2012 null’altro dice; non è quindi chiaro se nella definizione sopra riportata possano rientrare le partecipazione societarie (ad esempio, le quote di S.r.l. o di società di persone), i finanziamenti non incorporati in strumenti finanziari negoziabili, i contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale.
Si evidenzia, inoltre, come i prodotti finanziari detenuti all’estero oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o custoditi, amministrati o gestiti da intermediari residenti, sono soggetti all’imposta di bollo in esame. In relazione a tali prodotti non trova però applicazione l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
DETERMINAZIONE dell’IMPOSTA : per le comunicazioni relative a prodotti finanziari, l’imposta è dovuta nella misura:
- dell’1 per mille annuo, nel 2012;
- dell’1,5 per mille annuo, a decorrere dal 2013.
Si evidenzia come:
- per i contratti derivati eventuali valori negativi non assumono rilevanza ai fini del calcolo dell’imposta;
- in relazione ai buoni postali fruttiferi l’imposta è calcolata sull’ammontare dei buoni in essere al 31 dicembre di ogni anno;
- siano esentati dall’imposta tutti i buoni postali fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario di valore complessivamente non superiore a e 5.000, esclusi i buoni postali emessi in forma cartacea prima dell’1.1.2009;
- per i prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione ovvero altro stabile rapporto, l’imposta si applica alla scadenza.
- l’imposta proporzionale deve essere arrotondata a e 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che sia di importo superiore o inferiore a e 0,05 (art. 2, D.P.R. 642/1972 [CFF 2702]);
- qualora il tributo dovuto sulla singola rendicontazione sia di importo inferiore a 1 euro, l’imposta da applicare deve essere comunque pari a tale importo;
- l’imposta è dovuta nella misura minima annua di e 34,20 e, limitatamente al 2012, nella misura massima annua di e 1.200 (nota 3-ter all’art. 13). (10) Si evidenzia come il massimale di e 1.200, rimasto in vigore per il solo anno 2012 a favore di tutti gli investitori, è sostituito con il nuovo tetto di e 4.500 che la Legge di stabilità ha introdotto, a decorrere dal 2013, per i soli clienti diversi dalle persone fisiche (art. 1, co. 509, L. 24.12.2012, n. 228).
Si veda a pag. prec. l’esempio n. 4. Si evidenzia, infine, come l’imposta di bollo di cui all’art. 13, co. 2-bis e 2-ter, D.P.R. 642/1972 possa essere scomputata dall’imposta di bollo speciale annuale sulle attività scudate. MODALITÀ di VERSAMENTO dell’IMPOSTA : l’imposta di bollo si corrisponde ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a), D.P.R. 642/1972 [CFF 2703]:
- mediante apposito contrassegno, rilasciato con modalità telematiche dagli intermediari abilitati;
- in modo virtuale secondo quanto stabilito dall’art. 4, co. 1, D.M. 24.5.2012 [CFF 2979c].
Non si paga il bollo in alcune banche, come YouBanking che lo rimborsa fino a giugno 2015 sia sul dossier titoli sia sul conto corrente.
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