mercoledì 12 agosto 2015

Come attivare l’assicurazione auto per incidenti all’estero

Da un lato, gli incidenti avvenuti in Italia tra veicoli italiani e veicoli esteri, dall’altro quelli che si sono verificati all’estero, tra veicoli con targa italiana e veicoli esteri. Quando si tratta di sinistri stradali con veicoli stranieri coinvolti, questa distinzione preliminare si rivela necessaria.

Nel primo caso, per chiedere il risarcimento dei danni provocati da un veicolo straniero occorrerà rivolgersi all’Ufficio nazionale di assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale, detto anche Ufficio centrale italiano (Uci), che dal 1953 svolge pure le funzioni di Bureau per l’Italia, sulla base di convenzioni stipulate con gli omologhi Uffici nazionali di assicurazione (Bureaux) costituiti negli altri Paesi aderenti al sistema della cosiddetta Carta verde (si veda il box a fianco) .

In particolare, l’Uci svolge la propria attività secondo la disciplina degli articoli 125 e 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 (il cosiddetto Codice delle assicurazioni private) e gestisce le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. Affinché l’Uci possa intervenire, peraltro, è necessario che sussistano alcune condizioni di base, ovvero che il veicolo estero, al momento dell’incidente, sia munito di una targa emessa da un Paese membro dello Spazio economico europeo o da Svizzera, Serbia, Andorra, oppure, se si tratta di un veicolo immatricolato in un Paese che non fa parte di tale Spazio economico, che sia munito di certificato internazionale di assicurazione (la Carta verde) in corso di validità; se, poi, il veicolo è stato immatricolato in un Paese extracomunitario, dovrà essere munito almeno della “polizza temporanea di frontiera”.

Diverso, invece, è il sistema assicurativo applicabile se l’incidente è avvenuto all’estero, come nel caso della lettrice: tale sistema assicurativo, infatti, si fonda sulla “direttiva Rca”, la 2009/103/Ce che ha sostituito la precedente direttiva 2000/26/Ce, e le cui previsioni si trovano sostanzialmente riprodotte nel Codice delle assicurazioni, più precisamente negli articoli che vanno dal 151 al 155 e dal 296 al 301. Con riguardo a tale tipologia di sinistri, in linea di principio è possibile affermare che la legge applicabile, di norma, è sempre quella dello Stato nel quale ci troviamo.

Per chi ha causato o subito un incidente in uno Stato membro dell’Unione europea (ed è questo il caso proposto dal quesito) o aderente al sistema della Carta verde, la procedura è particolarmente semplificata, perché ogni compagnia assicurativa della Ue è obbligata a nominare un proprio rappresentante in ogni altro Stato dell’Unione, a esclusione di quello dove ha la propria sede legale: questo rappresentante, denominato “mandatario”, costituirà il referente sul territorio di ciascuna compagnia per ogni questione risarcitoria.

Così, se l’incidente è avvenuto in uno Stato Ue o aderente al circuito della Carta verde, o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo, e vede coinvolto, oltre al veicolo immatricolato in Italia, un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, l’automobilista italiano potrà avvalersi della procedura semplificata, chiedendo il risarcimento dei danni subiti direttamente al “mandatario” nominato in Italia dalla compagnia di assicurazione che copre la responsabilità civile dello straniero autore del sinistro. Qualora non si fosse già in possesso del nominativo del mandatario, è possibile rivolgersi al Centro di informazione italiano istituito presso l’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), ma gestito attualmente dalla Consap Spa, con sede a Roma, che si occuperà di individuare il mandatario e fornirà tutte le informazioni necessarie per inoltrare la relativa richiesta di risarcimento.

La stessa Consap, del resto, è anche l’organismo di indennizzo italiano competente a intervenire nel caso in cui l’assicuratore estero o il suo mandatario non riscontrino la richiesta risarcitoria avanzata dall’automobilista italiano, nonché a liquidare direttamente i sinistri causati da veicoli stranieri non identificati, oppure assicurati da compagnie non identificabili. Se, invece, l’incidente, pur essendo accaduto in uno dei Paesi del sistema Carta verde, vede coinvolto un veicolo straniero che non è immatricolato né assicurato in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere indirizzata direttamente all’assicurazione del responsabile del sinistro, oppure al Bureau nazionale dello Stato in cui è accaduto l’incidente, nel caso in cui il veicolo che ha provocato il danno risulti immatricolato in un Paese diverso rispetto a quello in cui l’incidente è accaduto.

L’intervento sostitutivo dei Bureau non è invece possibile nel caso in cui il sinistro sia avvenuto in un Paese non aderente al sistema della Carta verde o non facente parte dello Spazio economico europeo e sia stato provocato da un veicolo immatricolato in quel medesimo Paese o in un altro Stato: in tal caso la richiesta di risarcimento andrà avviata esclusivamente nei confronti dell’assicuratore e/o del proprietario del veicolo straniero.

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