lunedì 7 maggio 2018

Investire in bitcoin e criptovalute. Attenzione alle tasse

Quali sono i problemi giuridici legati alle criptovalute? Come si seguono le tracce di chi converte denaro in questi asset virtuali? Quali sono procedure e difficoltà per chi indaga su bitcoin, monero, ethereum e sugli altri 1.500 token e coin che circolano per un controvalore stimato in 355 miliardi di dollari? Il faro su norme e tecniche per le indagini, con un focus sulla compliance di tutti gli operatori tenuti al rispetto delle norme antiriciclaggio previste dal Decreto legislativo 231/2007 modificato dal Dlgs 90 del 25 maggio 2017, è stato acceso in un convegno organizzato il 18 aprile dal Comando regionale Liguria della Guardia di Finanza all’Università di Genova.

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La giornata di studi, dedicata ai profili finanziari giuridici investigativi e sommersi delle cripto, ha visto impegnati alti ufficiali delle Fiamme Gialle, docenti universitari, ricercatori, esperti di diritto, magistrati, funzionari del ministero della Giustizia, commercialisti e giornalisti specializzati sul cybercrime. L’Italia è all’avanguardia regolamentare in Europa sul fenomeno per contrastare il “lavaggio” di capitali illeciti e il finanziamento del terrorismo, ma molto resta da fare perché le autorità estere non sono ancora al livello italiano quanto a capacità di contrasto.

 Paolo Dal Checco, docente a contratto all’Università di Torino e consulente informatico forense, ha spiegato che in caso di sequestro di bitcoin è inutile «sequestrare il pc contenente il wallet, fare copia forense del pc con il wallet o cambiare password al wallet, come anche aprire il wallet (con password) e “copiare” le chiavi private», perché gli indagati possono averne backup. Necessario è invece «spostare i bitcoin su un nuovo indirizzo, creandolo, eseguendo transazioni da wallet/indirizzi sequestrati verso il nuovo indirizzo, verbalizzare le operazioni, distribuendo in modo sicuro le chiavi e trattando i reperti (ora diventati “fisici”) come da procedura penale».

Stefano Capaccioli, commercialista e revisore legale di Arezzo fondatore di Coinlex e presidente di Assob.it, ha illustrato gli aspetti giuridici e tributari, spiegando che in materia di bitcoin serve «un approccio pragmatico e multidisciplinare, perché non esiste definizione condivisa e condivisibile. Ogni ordinamento ha regole e sistema interpretativo propri. Sarà possibile individuare la soluzione interpretativa partendo dall’origine della norma e dalle sue finalità in quel paradigma. La soluzione individuata però non sarà estendibile sic et simpliciter ad altro ordinamento. Condizione ineludibile è conoscere il funzionamento delle cripto». Carola Frediani, giornalista e docente a contratto all’Università di Genova, ha trattato gli utilizzi “sommersi” delle cripto nel deep web e nel cybercrime, a partire dall’inchiesta sulla rete Silk Road per arrivare alle più recenti sentenze britanniche sull’uso delle cripto per occultare patrimoni agli ex coniugi durante i divorzi. Marcello Minenna, economista, docente all’Università Bocconi e alla London Graduate School of Mathematical Finance nonché capo Ufficio analisi quantitative Consob, è tornato a proporre la creazione di un criptoeuro come valuta virtuale ufficiale Bce. Francesco Pinto, procuratore aggiunto a capo del pool reati economici della Procura di Genova, ha inquadrato i problemi giudiziari delle cripto.

Laura Nieri e Luca Beltrametti, rispettivamente docente di Economia degli intermediari finanziari e direttore del dipartimento Economia dell’Università di Genova, hanno spiegato la relazione tra cripto e mercati. Al Generale Francesco Mattana, Comandante regionale Liguria della GdF, il compito di aprire e chiudere la giornata, che sarà replicata. Il Colonnello della Guardia di Finanza Filippo Ivan Bixio ha spiegato che dal Dlgs 90/2017 deriva, nella legislazione nazionale, l’inserimento tra i soggetti obbligati alle norme antiriciclaggio dei prestatori di servizi relativi all’uso di valuta virtuale. La novità era prevista in una proposta di modifica della IV Direttiva Ue non ancora approvata ma confluita nella bozza di V Direttiva, anticipata nei contenuti dalla legislazione italiana. Bixio ha segnalato, tra le novità del Dlgs 90/17, il presidio dei «maggiori e principali punti di snodo d’ingresso e d’uscita dal circuito, attraverso il processo di conversione di valuta a corso legale in criptovaluta e viceversa», come «passaggi in cui si può “intercettare” l’identità di chi opera».

«I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono soggetti — a norma dell’articolo 17 del Dlgs 90 — agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, di conservazione e di segnalazione per operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, quando compiono conversione di valute virtuali da o in valute a corso forzoso», ha spiegato il Colonnello. Le autorità stanno per dettare «criteri e metodologie per analisi e valutazione del rischio e per l’identificazione a distanza. È previsto anche l’obbligo di iscrizione in una sezione speciale del Registro dei cambiavalute (ex articolo 17 bis Dlgs 141/2010), tenuto dall’Oam, l’Organismo che gestisce gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, e disciplinato dal Testo unico bancario, che diviene condizione essenziale per operare. La bozza di decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2018 — che regola gli aspetti di dettaglio, modalità e comunicazione — è stata oggetto di consultazione pubblica e oggi è ancora in corso di emanazione. I dati e le informazioni vengano inviati alla GdF», ha concluso Bixio.

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