sabato 26 maggio 2018

Calendario dichiarazione fiscale 2018

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Calendario fitto per modello e versamenti. Il primo acconto entro il 2 luglio, con lo 0,40% in più si ha tempo fino al 20 agosto Il calendario di quest’anno “sposta” in avanti diverse scadenze per la presentazione e i versamenti dei Redditi 2018, per l’anno 2017. Alcuni termini, infatti, cadono di sabato o in giorno festivo e, perciò, si spostano al primo giorno feriale successivo. Ad esempio, per il modello Redditi 2018 persone fisiche, la scadenza per la presentazione alla posta e per i versamenti del saldo 2017 e primo acconto 2018, è fissata al 30 giugno 2018 che, essendo sabato, slitta al 2 luglio 2018. Scade invece il 31 ottobre 2018 il termine per chi presenta il modello Redditi 2018 PF in via telematica.
I contribuenti, che presentano il modello Redditi 2018, potranno eseguire i pagamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, entro i 30 giorni successivi al 2 luglio, che, a partire dal 3 luglio, scadono il 1° agosto 2018, che a sua volta slitta al 20 agosto, per effetto della cosiddetta proroga di Ferragosto, che “sposta” al 20 i versamenti in scadenza dal primo al 20 agosto. In questo caso, sulle somme dovute, al netto delle compensazioni dei crediti, si dovrà applicare una maggiorazione dello 0,40 per cento.

I contribuenti potranno rettificare o integrare una dichiarazione già presentata in via telematica entro il 31 ottobre 2018. Può essere il caso di un contribuente, tenuto ai Redditi 2018, che nel mese di luglio presenterà in via telematica un modello Redditi 2018, per il 2017, e che, prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, cioè entro il 31 ottobre, si accorge di avere commesso qualche errore o “dimenticato” qualcosa. In questo caso, entro il 31 ottobre, può presentare in via telematica un nuovo modello Redditi 2018 completo in tutte le sue parti, che sostituisce integralmente il primo modello presentato.

Il 31 ottobre 2018 scade anche il termine per i contribuenti che devono presentare in via telematica una dichiarazione integrativa a favore. La dichiarazione a favore del contribuente può riguardare errori o omissioni contenuti nel modello Redditi 2017, per il 2016, presentato in via telematica entro il 31 ottobre 2017. La rettifica a favore del contribuente che, ad esempio, si è “dimenticato” di indicare oneri sostenuti o versamenti effettuati nel modello Redditi 2017 presentato in termine, non è soggetta ad alcuna sanzione.

Presentazione entro 90 giorni C’è tempo fino al 29 gennaio 2019 per i contribuenti che, non presentando il modello Redditi 2018, in scadenza ordinaria al 31 ottobre 2018, intendono valersi del ravvedimento. La dichiarazione tardiva, cioè quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario, è soggetta alla sanzione di 250 euro, prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, ferma restando la sanzione per omesso versamento nel caso in cui alla tardività della dichiarazione si accompagna anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa.

La sanzione di 250 euro può essere ridotta, in sede di ravvedimento, a 1/10, cioè a 25 euro, e i tardivi od omessi versamenti possono essere sanati, applicando le riduzioni previste a seconda del momento in cui si effettua il versamento, con l’aggiunta degli interessi. Il 29 gennaio 2019 scade anche il termine per i contribuenti che, avendo presentato il modello Redditi 2018 o Irap 2018, per l’anno 2017, in scadenza ordinaria al 31 ottobre 2018, intendono valersi del ravvedimento, per regolarizzare le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione.

La dichiarazione integrativa – sostitutiva presentata entro 90 giorni è sanzionata come dichiarazione irregolare e sostituisce quella presentata nei termini ordinari. Se la dichiarazione è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione dovuta è pari a 27,78 euro (un nono di 250 euro). Si devono anche versare le maggiori imposte, se dovute, le sanzioni da ravvedimento e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento. Nei casi di dichiarazione integrativa - sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento, con le mini – sanzioni e gli interessi, a seconda del momento in cui si esegue il versamento.

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