mercoledì 22 agosto 2018

Come ottenere risarcimento vacanze

Basta poco a rovinare una vacanza: la perdita di un bagaglio, la cancellazione di un volo, un servizio turistico che non corrisponde del tutto a quello acquistato. Il consumatore deluso non è però indifeso perché può ottenere un risarcimento nel caso in cui abbia patito un «danno da vacanza rovinata»; sia che si tratti di un pregiudizio economico (per esempio l’esborso aggiuntivo per acquistare da altri il servizio non garantito dall'operatore turistico originario), sia che si tratti di un danno morale (lo stress patito per il disagio). Le regole Il danno da vacanza rovinata era già disciplinato nel Codice del turismo del 2011, ma adesso il turista è ancora più protetto grazie all'entrata in vigore dal 1° luglio scorso del Dlgs 62/2018 (attua una direttiva Ue del 2015) che ha riordinato la materia e ha offerto maggiori tutele ampliando il concetto di pacchetto turistico.


La normativa precedente, infatti, includeva soltanto i pacchetti turistici tradizionali, lasciando una zona d’ombra sui viaggi acquistati su Internet (oggi la tipologia più diffusa). «In base alle nuove norme - osserva Natale Maria Sala, founding manager di Sls Avvocati - il pacchetto turistico include ogni combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (trasporto passeggeri, noleggio di auto e altri mezzi di trasporto, eccetera), venduti da un unico operatore o anche acquistati con contratti distinti da singoli fornitori, purché il pagamento sia avvenuto presso un unico venditore (come avviene per esempio nell'acquisto dei cosiddetti pacchetti dinamici selezionati liberamente dal consumatore tramite piattaforme online come eDreams o Expedia), oltre ai servizi turistici venduti a un prezzo forfetario o quelli venduti sotto la denominazione “pacchetto” o altre formule analoghe».

Cosa sapere prima di firmare Prima della conclusione di un contratto relativo a un pacchetto turistico, sia l’organizzatore sia il venditore sono tenuti a sottoporre al consumatore un modulo informativo standard che contenga informazioni molto ampie sulle caratteristiche dei servizi. Per esempio, il costo va esposto per intero (includendo le spese aggiuntive che il turista potrebbe dover sostenere), va indicato se il viaggio sia adatto a persone con mobilità ridotta, vanno inserite le informazioni su passaporti e visti (compresi i tempi per ottenerli). L’operatore che non fornisce l’informativa incorre in sanzioni amministrative pecuniarie e non (come la sospensione dall’attività).

Le polizze per gli organizzatori Tra le altre disposizioni del Dlgs 62/2018 spicca poi l’obbligo per organizzatori e venditori di sottoscrivere forme di assicurazione che offrono maggiori tutele per i consumatori, anche in caso di insolvenza e fallimento. «L’organizzatore - continua Sala - è responsabile della corretta esecuzione dei servizi turistici che compongono il pacchetto (anche quelli forniti da terzi) e se ci sono difformità deve porvi rimedio entro un tempo ragionevole.

Altrimenti, il turista può risolvere il contratto senza spese o chiedere una riduzione del prezzo, mantenendo comunque il diritto a chiedere il risarcimento dei danni». In caso di risoluzione del contratto l’organizzatore deve poi garantire il rientro del consumatore e, se non è possibile, sostenere i costi dell’alloggio necessario. È l’articolo 46 del decreto legislativo, poi, che disciplina proprio il «risarcimento del danno da vacanza rovinata» ma l’inadempimento degli obblighi dell’organizzatore o del venditore non deve essere di scarsa importanza. Soltanto in caso di un grosso disagio, infatti, il viaggiatore ha diritto al risarcimento correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell’occasione perduta.

Quando chiedere il risarcimento I casi in cui per esempio si può chiedere il risarcimento del danno includono l’annullamento del pacchetto da parte di organizzatore o venditore, un’esecuzione del servizio in maniera difforme da quanto pattuito, la violazione degli obblighi cui sono sottoposti organizzatore e venditore. In questi casi il turista può agire rivolgendosi all'organizzatore o al venditore, che sono entrambi responsabili. «Va anche precisato - conclude Sala - che il diritto al risarcimento si prescrive entro tre anni, salvo quanto attiene al risarcimento del danno alla persona. In questo caso, infatti, il periodo è ampliato secondo le disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto turistico e a far data dal rientro del viaggiatore nel luogo di partenza».

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