lunedì 27 agosto 2018

Cosa fare in caso di volo cancellato

Tutele per i passeggeri anche nella vendita di singoli biglietti Anche al di fuori dei diritti legati all’acquisto di pacchetti turistici, i consumatori sono tutelati in caso di problemi con i voli. La disciplina che protegge i passeggeri è contenuta nel regolamento Ue 261/2004, che si applica a tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da aeroporti comunitari o di Svizzera, Islanda e Norvegia, nonché tutti i voli in partenza da aeroporti extra Ue e diretti in Paesi comunitari o verso Svizzera, Islanda o Norvegia, operati da compagnie comunitarie.


L’overbooking 

In caso la compagnia aerea avesse accettato più prenotazioni rispetto all’effettiva disponibilità dei posti, il passeggero che rinuncia volontariamente all’imbarco potrà concordare benefici e ottenere la cosiddetta “riprotezione” (cioè l’imbarco su un volo alternativo per la stessa destinazione) o il rimborso del biglietto non usato; se non è d’accordo, avrà diritto all’assistenza (che comprende pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo se è necessario il pernottamento, trasporto aeroporto-albergo e viceversa, due telefonate), a una compensazione pecuniaria (tra 250 e 600 euro in funzione del tipo di tratta e della distanza chilometrica) e, a scelta, tra la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio di cui non ha usufruito.

Viaggio aereo annullato 

 In caso di cancellazione del volo per circostanze eccezionali, il passeggero avrà ancora diritto ad assistenza e potrà scegliere tra riprotezione su un volo alternativo o rimborso del biglietto non usato; se la cancellazione non è causata da circostanze eccezionali, il passeggero potrà optare per la compensazione pecuniaria tra 250 e 600 euro e la riprotezione su un volo alternativo, oppure rinunciare al volo e ottenere la compensazione pecuniaria e il rimborso del biglietto non usato, usufruendo in entrambi casi di assistenza.

Ritardo 

 In caso di ritardo in partenza superiore a due, tre o quattro ore - in funzione della distanza chilometrica del volo -, il passeggero avrà diritto ad assistenza. Se il ritardo in partenza supera le cinque ore potrà rinunciare al volo e richiedere il rimborso del biglietto, se il ritardo all’arrivo supera le tre ore avrà diritto ad assistenza e alla compensazione pecuniaria, sempre in misura compresa tra 250 e 600 euro a seconda dei casi.

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