lunedì 6 marzo 2017

Procedura di iscrizione all'Aire

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi, devono obbligatoriamente cancellarsi dall’Anagrafe della popolazione residente e iscriversi nell’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (Aire), previa presentazione d’apposita dichiarazione. Non sono tenuti a iscriversi i cittadini che si recano all’estero temporaneamente o stagionalmente, per una durata non superiore ai 12 mesi.


Operativamente, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e la conseguente iscrizione all’Aire può essere effettuata secondo due diverse modalità: • Il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un comune italiano all’estero, deve recarsi presso l’uf_ cio consolare italiano competente nello Stato estero entro 90 giorni dalla sua immigrazione e deve darne notizia presentando apposita comunicazione. Entro 180 giorni, l’uf_ cio consolare deve inviare tale comunicazione d’immigrazione al ministero dell’Interno che a sua volta informa il comune italiano competente, il quale provvede alla cancellazione dall’anagrafe e alla conseguente iscrizione all’Aire.

Il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un comune italiano all’estero, può iscriversi all’Aire attraverso una procedura che prevede un duplice accesso, informando del proprio trasferimento rispettivamente: - in prima istanza, il proprio comune di residenza; tuttavia, tale comunicazione non determina di per sé l’automatica cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente; - successivamente, l’ufficio consolare italiano competente nello stato estero, recandovisi e presentando apposita comunicazione entro 90 giorni dalla sua immigrazione. Entro 180 giorni l’ufficio consolare deve inviare tale comunicazione d’immigrazione al ministero dell’Interno che a sua volta informa il comune italiano competente, il quale conferma l’avvenuta cancellazione dall’anagrafe e provvede conseguentemente iscrizione all’Aire.

Note:
1) Nel caso in cui il cittadino italiano presenti la richiesta di cancellazione dall’anagrafe e d’iscrizione all’Aire recandosi direttamente presso l’ufficio consolare italiano competente nello Stato estero d’immigrazione, l’iscrizione all’Aire si perfeziona a decorrere dal giorno in cui il comune italiano di vecchia residenza recepisce la comunicazione da parte dell’uf_ cio consolare. Qualora, invece, il cittadino italiano presenti la richiesta di cancellazione all’Anagrafe e d’iscrizione all’Aire, in prima istanza al comune italiano di vecchia residenza e, successivamente, recandosi presso l’ufficio consolare italiano competente nello Stato estero d’immigrazione, l’iscrizione all’Aire si perfeziona dal giorno in cui il comune italiano di vecchia residenza ha recepito la comunicazione iniziale.

Efficacia della cancellazione dall’anagrafe: poiché nella valutazione complessiva dello status di residenza di una persona _ sica occorre tenere conto anche del requisito temporale, ovvero del veri_ carsi degli elementi che determinano la residenza ai _ ni _ scali, tra cui l’iscrizione all’anagrafe, per la maggior parte del periodo d’imposta, la seconda procedura di cancellazione consente al contribuente di acquisire data certa della decorrenza della cancellazione dall’anagrafe, che risulta essere in questo caso la data in cui egli stesso si è recato presso gli uf_ ci comunali.

2) Variazione del domicilio _ scale: in materia, occorre tenere presente che ai _ ni degli effetti della variazione del domicilio3 _ scale, gli stessi decorrono dal 60° giorno successivo a quello in cui la variazione si è veri_ cata (i contribuenti residenti nel territorio dello Stato hanno il proprio domicilio _ scale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti; pertanto, il domicilio _ scale coincide generalmente con la residenza anagra_ ca).

3) Il tema dell’iscrizione all’Aire è ritornata prepotentemente alla ribalta in occasione delle riapertura dei termini della Voluntary disclosure (Art. 7 D.L. 193/2016).

In tale contesto, si è voluto rafforzare l’azione dell’amministrazione di controllo nei confronti delle persone _ siche residenti all’estero (iscritte all’Aire). È stato posto obbligo, a carico dei comuni, di inviare entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione all’anagrafe dei residenti all’estero i dati dei richiedenti in modo da consentire alle autorità _ scali di potere formare liste selettive (che dovranno essere disciplinate con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate) per controlli mirati a valutare eventuali esterovestizioni _ ttizie in rapporto a attività _ nanziarie e investimenti esteri non dichiarati. Addirittura, è stato imposto ai comuni di fornire informazioni relativamente ad iscrizioni all’Aire a decorrere dal 1° gennaio 2010; elemento che consentirà , ai _ ni della formazione delle liste selettive, di tenere conto della mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.

Stando all'estere avrai probabilmente un conto corrente e altri investimenti. Leggi le informazioni per la dichiarazione fiscale dei conti all'estero.

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