lunedì 19 gennaio 2015

Novità 2015 per gli elenchi Intrastat

Il decreto legislativo sulle semplificazioni, all'articolo 23 ridimensiona la sproporzionata mole di dati finora richiesti per la compilazione degli Intrastat servizi, limitandone il contenuto a soli quattro elementi: - numeri di identificazione Iva delle controparti; - valore totale della transazione posta in essere; - codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; - Paese di pagamento. In linea con l'Europa Il legislatore nazionale, adottando una modulistica light, allinea il sistema nazionale a quanto in uso negli altri Stati membri e facilita notevolmente la compliance degli operatori nazionali attivi in ambito intra-Ue, oberati – e a volte paralizzati – da un carico adempimentale assolutamente eccessivo.

Tuttavia, il decreto legislativo sulle semplificazioni non ha centrato l'ulteriore obiettivo dell'eliminazione tout court degli Intrastat sui servizi ricevuti. Infatti, l'unico obbligo comunicativo imposto dalla normativa comunitaria concerne i servizi effettuati e non anche quelli ricevuti. L'Italia ha potuto estendere l'uso dei modelli anche alle prestazioni ricevute, facendo leva sulla facoltà accordata agli Stati membri di adottare le misure ritenute necessarie al contrasto delle frodi Iva. La tutela di tale finalità antifrode è stata considerata necessaria e non perseguibile con strumenti alternativi, sicché la proposta di abrogare gli Intrastat servizi ricevuti è stata bocciata. In effetti, la norma in questo caso ha determinato un vero e proprio cambio di rotta, perchè l'abrogazione del modello Intra servizi ricevuti era stata già prevista dall'articolo 50-bis del Dl 69/2013 che, purtroppo, per la non emanazione del relativo provvedimento di attuazione, è rimasta lettera morta e ora, di fatto, caducata dal decreto legislativo di semplificazione che, per successione di leggi nel tempo, implicitamente la svuota di operatività.

Pertanto, gli Intrastat servizi rimangono in vigore tanto per le prestazioni rese, che per quelle ricevute seppure, in entrambi i casi, l'informativa del modello sia circoscritta ai quattro dati sopra menzionati. Le modifiche saranno operative dopo che sarà stato emanato il provvedimento necessario ad adottare i nuovi modelli, atteso entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni. Intrastat beni Il decreto legislativo sulle semplificazioni è inoltre intervenuto - con l'articolo 25 - in materia di Intrastat beni. In tale ambito, sono stati limitati ai soli operatori che effettuano significativi volumi di scambi intracomunitari, i casi di irrogazione delle sanzioni per l'erronea compilazione della parte statistica degli Intrastat.

In particolare, a differenza del pregresso regime, che non prevedeva esclusioni di sorta, per effetto delle nuove misure l'irrogazione delle sanzioni è circoscritta ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750mila euro, secondo quanto indicato, da ultimo, nel Dpr 19 luglio 2013, contenente l'elenco delle rilevazioni statistiche per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione. Le sanzioni La disposizione ridimensiona altresì il carico sanzionatorio, prevedendo l'applicazione di sanzioni una sola volta per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti negli elenchi Intrastat. Questo avviene a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato per uno stesso mese.

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