venerdì 2 gennaio 2015

Comunicazione inizio attività lavori ristrutturazione

ristrutturazioni casaIl decreto Sblocca-Italia - nel testo approvato in Parlamento per la conversione in legge - introduce alcune modifiche alla disciplina del Testo unico dell'edilizia sull'attività edilizia libera, ossia sugli interventi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo e che si possono fare liberamente. Per quanto concerne gli interventi esenti anche dalla comunicazione d'inizio lavori, si rilevano alcune novità riguardanti la manutenzione ordinaria. In particolare, il decreto inserisce un richiamo normativo al fine di definire gli interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.


LA SCIA

La Scia prende il posto a tutti gli effetti della Dia, cioè si applica in tutti i casi intermedi rispetto a quelli di calibro superiore all'edilizia libera (articolo 6 Dpr 380/2001, edilizia libera), e di calibro inferiore all'attività che richiede permesso di costruire (articolo 10 Dpr 380/2001). È necessaria una doppia valutazione, cioè di coerenza alla previsione e di conformità alle previsioni di strumenti urbanistici, regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica edilizia vigente. L'errore non è consentito (Cassazione penale 43576/2014) perché se vi è discordanza tra le previsioni del Testo unico e le normative locali, prevale la norma più di dettaglio e cioè quella che motivatamente imponga un titolo diverso dalla Scia. Il limite massimo per modificare con Scia il permesso di costruire, è rappresentato dal momento finale (agibilità) e quindi dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Sono due le modifiche che riguardano il permesso di costruire. La prima riguarda il termine per l'istruttoria: non è più prevista una durata doppia, ossia 120 e non 60 giorni, per i Comuni con popolazione superiore ai 100mila abitanti (la possibilità di avere tempi più lunghi per l'istruttoria resta solo per i progetti particolarmente complessi) In tutti i Comuni, quindi, il permesso di costruire deve quindi essere rilasciato entro 90 giorni (60 giorni per l'istruttoria della domanda e 30 per la decisione). Il decreto legge Dl Sblocca-Italia ha inoltre ampliato i casi in cui è possibile ricorrere alla proroga del permesso di costruire mentre rimangono invariati i termini di decadenza del titolo edilizio: un anno dal rilascio per l'avvio dei lavori e tre anni, successivi all'avvio, per il completamento dell'opera

I PERMESSI IN DEROGA

Per facilitare e incentivare gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione urbana, il Dl 133/2014 ha previsto che i permessi di costruire possano essere in deroga (anche alle destinazioni d'uso) per gli interventi privati di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse. Questo permette di intervenire anche sforando i limiti del piano regolatore, quali destinazioni d'uso, altezze, indici edilizi, previo accertamento dell'interesse pubblico con specifica delibera del consiglio comunale. Il mutamento di destinazione d'uso non deve però comportare « un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione» ossia un aumento di superficie coperta «rispetto a quella esistente» prima dell'intervento

LE SANZIONI

Rafforzate le sanzioni previste per la mancata presentazione della comunicazione d'inizio lavori. L'omessa trasmissione della comunicazione dell'inizio dei lavori - prevista per alcune opere di edilizia libera - o della comunicazione asseverata da un tecnico abilitato - per gli interventi di manutenzione straordinaria e per le opere di modifica interna sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti all'esercizio di impresa, o di modifica della destinazione d'uso degli stessi - comporta la sanzione pecuniaria di mille euro, ridotta di due terzi nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori venga effettuata spontaneamente se l'intervento è ancora in corso di esecuzione. L'incremento della sanzione si deve, in primo luogo, al tentativo di combattere il fenomeno dell'abusivismo edilizio.

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