sabato 13 maggio 2017

Dichiarazione quadri RM, RT, RW 2017

Al via la stagione delle dichiarazioni fiscali 2017. E questanno, con riguardo agli adempimenti procedurali, intervengono le novità che concedono in alcuni casi qualche giorno in più ai contribuenti.

Per quanto riguarda Unico Persone fisiche, in tema di presentazione, c°è una doppia strada, in quanto il modello deve essere presentato entro i termini seguenti: ° dal 2 maggio 2017 al 30 giugno 2017 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; 0 entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre 2017 cade di sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

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La seconda opzione è però di norma la regola obbligatoria in quanto possono evitarla unicamente i contribuenti che: 0 pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730; 0 pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);  devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi de1l”art. 8, comma 1, del dlgs 18 dicembre 1997 n. 471 (sul punto si rimanda alla circolare n. 54/E del 19 giugno 2002). Con riguardo invece ai versamenti a saldo interviene la novità. Gli stessi che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017.

Nel caso in cui i contribuenti scelgano la seconda data (e quindi effettuano i versamenti nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2017) devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Con la circolare 8/E del 7 aprile 2017 l'Agenzia ha affermato la possibilità di godere del nuovo termine anche con riguardo alla cedolare secca. Ecco la risposta fornita: «L'articolo 3, comma 4, del dlgs 14 marzo 2011, n. 23, dispone che: «La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell”imposta sul reddito delle persone fisiche››. A sua volta, l'articolo 17, comma 3, lettera a), del dpr 7 dicembre 2001, n. 435, dispone che il versamento del primo acconto Irpef è effettuato «nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d”imposta precedente». Posto che il termine per il versamento a saldo dell'Irpef è stato posticipato dal 16 giugno al 30 giugno dell”anno di presentazione della dichiarazione (cfr. articolo 7-quater, commi 19 e 20 del dl n. 193 del 2016), ne discende che anche il termine per il versamento del saldo nonché del primo acconto della cedolare secca è posticipato in uguale misura.

Deve quindi intendersi superato il termine indicato all”articolo 7, comma 2, del provvedimento del direttore dell°Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011 (16 giugno), per il versamento del primo acconto della cedolare secca, termine così stabilito perché comunque coincidente con quello di versamento del primo acconto dell'Irpef ante modifica››. I versamenti devono effettuarsi arrotondati all'unità di euro, ma se Pammontare indicato in dichiarazione deve essere rateizzato, «si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24››.

Il limite minimo di versamento è di 12 euro per ciascuna imposta che deve essere versata. Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 e i titolari di partita Iva sono obbligati a effettuare i versamenti in via telematica o tramite gli intermediari abilitati 0 direttamente. I contribuenti non titolari di partita Iva, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione). Tutti contribuenti devono utilizzare per i pagamenti il modello F24. I titolari di partita Iva sono obbligati a effettuare i versamenti in via telematica: ° direttamente mediante il servizio telematico utilizzato per l'invio del modello; 0 utilizzando i canali di home banking delle banche o delle poste; 0 utilizzando i servizi di remote banking del sistema bancario. 0 tramite gli intermediari abilitati al servizio entratel I contribuenti non titolari di partita Iva possono invece effettuare i versamenti anche su modello cartaceo o mediante le modalità tecniche telematiche utilizzando i servizi online dell”Agenzia delle entrate.

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