Dipendenti e pensionati
Le date da ricordare sono le seguenti:- dal 18 aprile il modello 730 precompilato è consultabile nell’apposita sezione riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Dal 2 maggio si può modificare, integrare o accettare senza modifiche;
- entro il 7 luglio va presentato il 730 ordinario a un Caf o a un professionista abilitato (o al datore di lavoro o ente pensionistico, se prestano l’assistenza fiscale). Una scadenza meno importante con la rivoluzione della versione precompilata;
- entro il 24 luglio (il 23 è domenica) va trasmesso per via telematica all’Agenzia Entrate il 730 precompilato, invariato, modificato o integrato, direttamente dal contribuente o tramite un Caf o intermediario abilitato.
Lavoratori autonomi
É stato eliminato il Tax Day, il giorno delle tasse che da un bel po’ di anni coincideva con il 16 giugno, termine entro il quale andavano versate sia le imposte risultanti dal modello Unico, sia l’acconto delle imposte locali sugli immobili. Il termine del 16 giugno resta confermato esclusivamente per Imu e Tasi, mentre per Unico il pagamento slitta al 30 giugno. I lavoratori autonomi, quindi, hanno dal 2017 ben due settimane di tempo in più per versare il loro obolo al Fisco. Confermati i tempi supplementari, cioè la possibilità di pagare le imposte nei 30 giorni successivi, quindi entro il 31 luglio (il 30 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,40%.
Queste scadenze di pagamento valgono anche per chi presenta il 730, ma non ha un sostituto d’imposta che può effettuare il conguaglio (ad esempio le colf di datori di lavoro privati). I termini di presentazione del modello Unico sono i seguenti:
- 30 giugno per chi ha ancora la possibilità di presentare il modello cartaceo presso un ufficio postale (nei pochi casi ammessi).
- 2 ottobre (il 30 settembre è sabato) per l’invio telematico direttamente da parte dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
Il 730
Ricordiamo che possono utilizzare il modello semplificato i dipendenti, pensionati e collaboratori che, oltre alla retribuzione o alla pensione, devono dichiarare uno o più dei seguenti redditi:
- da terreni e/o fabbricati, anche concessi in locazione;
- da lavoro autonomo occasionale (cioè senza partita Iva) o per diritti d’autore;
- redditi di capitale non soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo definitivo;
- alcuni redditi diversi (ad esempio da cessioni di terreni edificabili; da terreni e/o fabbricati situati all’estero) o assoggettabili a tassazione separata (ad esempio rimborsi di imposte e/o spese dedotte o detratte in anni precedenti).
Unico (Redditi)
Devono invece compilare obbligatoriamente Unico:- i titolari di partita Iva che esercitano attività artistiche o professionali, anche in forma associata, o anche se rientranti nel regime dei «contribuenti minimi»;
- chi ha redditi d’impresa o di partecipazione in società di persone;
- i contribuenti non residenti in Italia nel 2016 e/o nel 2017;
- i contribuenti, come i venditori porta a porta, che devono presentare una tra le dichiarazioni Iva, Irap e 770;
- coloro che hanno plusvalenze dalla cessione di partecipazioni qualificate;
- chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- i titolari di alcune tipologie di redditi «diversi» (cessione di aziende).
Leggi la guida per la dichiarazione dei capitali all'estero 2017
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