giovedì 27 novembre 2014

Contributi senza minimale per artigiani e commercianti

Il disegno di legge stabilità prevede che il nuovo regime forfettario valga anche ai fini dell'obbligo contributivo, ma solo per chi esercita attività d'impresa (comma 23 dell'articolo 9).
Per questi lavoratori autonomi, l'agevolazione è estesa anche all'ambito previdenziale, in quanto i contributi sono calcolati sul reddito forfettariamente determinato in base ai medesimi criteri individuati ai fini fiscali (coefficiente di redditività in base ai codici Ateco applicato ai ricavi percepiti, nei limiti delle soglie individuate dalla legge).

Niente minimale

La più importante conseguenza è la non applicazione, per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti presso l'Inps, del cosidedetto minimale di reddito, cioè di quel reddito minimo sul quale in presenza di regime ordinario i contributi sono sempre dovuti, anche se il reddito effettivo d'impresa dichiarato è inferiore a quella soglia (per il 2014 il reddito minimo è stato fissato in 15.516 euro, a cui corrispondono contributi minimi annui rispettivamente pari a 3.451,99 euro per gli artigiani e 3.465,96 per gli iscritti alla gestione dei commercianti).

In caso di impresa con collaboratori familiari, il nuovo regime prevede che il titolare possa attribuire ai coadiuvanti ed ai coadiutori una quota del reddito non superiore, complessivamente, al 49% del reddito stesso.

A fronte del versamento ridotto dei contributi, i mesi di anzianità contributiva da accreditare sono proporzionalmente ridotti, così come già avviene per la gestione separata dell'Inps dove non esiste alcun minimale di reddito e contribuzione (comma 29 dell'articolo 2 della legge 335/1995).
Non cambiano invece le regole relative ai versamenti.

Rinuncia agli sconti precedenti

Per chi sceglie di utilizzare il nuovo regime previdenziale agevolato, non sono più applicabili le norme preesistenti che consentivano di fruire di particolari sconti ed agevolazioni. In primis i titolari o i loro familiari già pensionati presso l'Inps e con oltre 65 anni di età non avranno più la possibilità di richiedere all'Istituto la riduzione dell'aliquota contributiva alla metà, come previsto dal comma 15 dell'articolo 59 della legge 449/1997.

I collaboratori familiari, cioè i coadiuvanti e coadiutori del titolare dell'impresa con meno di 21 anni di età, in possesso dei requisiti validi per il regime forfettario, dovranno altresì rinunciare alla riduzione del 3% dell'aliquota contributiva (comma 2 dell'articolo 1 legge 233/1990).

La procedura

La fruizione del regime previdenziale agevolato è subordinata alla presentazione, con modalità telematica, da parte dei piccoli imprenditori di un'apposita dichiarazione all'Inps, secondo un modello che l'Istituto dovrà rendere disponibile.

Il disegno di legge concede all'Inps 60 giorni dall'entrata in vigore, per definire le modalità operative ed i termini entro cui dovranno essere trasmessi i dati.
L'obbligo dichiarativo riguarda sia coloro che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa, sia coloro che già sono in attività. Questi ultimi dovranno ripetere ogni anno la medesima dichiarazione entro il termine perentorio del 28 febbraio.

La tardiva presentazione non inibisce definitivamente la possibilità di accedere al regime previdenziale agevolato, ma rinvia l'accesso all'anno successivo con obbligo di ripresentare la dichiarazione nei termini.
Qualora vengano meno le condizioni per accedere al regime forfettario, cessa definitivamente a partire dall'anno successivo anche il regime previdenziale agevolato con conseguente ritorno al regime ordinario di determinazione del contributo.

Esercenti arti e professioni

Le nuove regole non si applicano, invece, all'altra categoria di lavoratori autonomi che possono optare per il nuovo regime forfettario: gli esercenti arti e professioni.
Questi ultimi infatti sono previdenzialmente assicurati o presso una cassa privata professionale di categoria che nella sua autonomia può prevedere l'applicazione di minimali di redditi, o presso la gestione separata dell'Inps che non prevede né redditi né contributi minimi.

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