Vi sono casi particolari, in cui il risparmio previdenziale, può essere coinvolto in forme di “ristrutturazione” a fronte di dissesti, oppure rimane sempre una forma di risparmio protetta e immune da ogni pericolo di sorta?
«Fatti salvi i futuri pronunciamenti delle autorità menzionate, che si stanno occupando della questione, a nostro avviso le disponibilità dei fondi pensione sono escluse dall’eventuale - e certamente improbabile - bail in della banca depositaria presso la quale sono depositate», spiega Paolo Pellegrini vice-direttore Mefop (Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione)–. Giungiamo a questa conclusione sulla base dell’articolo 49, comma 1, lettera c) del Dlgs 180/2015 che esclude dai bail-in «qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell’ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d’investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili».
«Vista la disciplina in materia di rivendicazione delle risorse dei fondi pensione (articolo 6, comma 9 del Decreto Legislativo 252/05) riteniamo che le passività di pertinenza dei fondi pensione siano da escludere dal bail-in», conclude Pellegrini.
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