lunedì 15 febbraio 2016

I conti corrente delle Poste a rischio fallimento?

Conto alle Poste Sul bail-in vorrei chiedere cosa accade 1) a chi opera in borsa con una certa velocità e con importi che possono superare i 100mila euro di garanzia, anche se temporaneamente, il rischio di incorrere nel bail-in è insuperabile? 2) Che succede ai conti correnti postali con annessi depositi vincolati, sono tutti esentati dal rischio bail-in?

Per rispondere alla prima domanda i titoli detenuti non sono soggetti al bail-in ma, per la parte di liquidità superiore ai 100mila euro il rischio rimane. I correntisti, comunque, sono l’ultima categoria a venire eventualmente penalizzata. Quanto alle Poste, Banco Posta non aderisce al Fitd (Fondo interbancario di Tutela dei Depositi) e, pertanto, i correntisti non sono garantiti da tale fondo in caso di difficoltà finanziarie dell’istituto e non sono soggetti al rischio bail-in. Banco Posta è però controllata dallo Stato Italiano, prima totalmente e ora, in seguito alla quotazione in Borsa di Poste Italiane, per circa due terzi del capitale; lo Stato quindi funge da garanzia implicita per Banco Posta ma, in caso di dissesto finanziario dell’istituto, bisogna vedere se l’Unione Europea permetterà un eventuale intervento governativo.

Titoli depositati
A proposito di bail-in: vi chiedo se per deposito deve intendersi solo il saldo del conto corrente bancario o anche il totale della somma con quanto si trova “depositato” nel “dossier titoli” presso lo stesso istituto (Btp, fondi e così via). In sostanza se complessivamente posseggo tra deposito titoli (80mila euro) e conto (30mila euro) per un totale di 110mila euro corro qualche rischio anche sui valori mobiliari?

Tutti i titoli, fondi, certificati, o qualsiasi altro strumento che non sia emesso dalla banca stessa, non entra a fare parte del bilancio dell’istituto, in quanto in questo caso, l’attività svolta è di fatto quella “custode” (custodian) degli strumenti scelti dall’investitore. La garanzia del Fitd quindi non li prende in considerazione per calcolare il massimale di 100mila euro. Per venire all’esempio del lettore, i 30.000 del c/c vengono garantito in toto.

Polizze Vita
È possibile che alcune obbligazioni subordinate di banche in difficoltà siano finite anche nei portafogli di alcune gestioni separate relative a compagnie assicurative nazionali? Considerando che i titoli possono essere mantenuti in portafoglio contabilizzandoli al valore storico anche, se non sbaglio, sarebbe di enorme importanza sapere se esistono dei limiti, posti dalle autorità di controllo, nell'inserimento in portafoglio di tipologie di obbligazioni con caratteristiche “particolari”.

I possessori di polizze Ramo I possono stare relativamente tranquilli poiché le attività immesse nella gestione separata rappresentano soltanto una “convenzione contabile”, regolamentata dall’Ivass e certificata da una società di revisione, che serve per stabilire il rendimento della gestione alla fine del periodo convenzionale (di solito un anno). Il rendimento della polizza, indipendentemente dal rendimento della gestione, non può scendere al di sotto del minimo garantito contrattualmente (il rendimento minimo deve essere almeno pari al capitale versato al netto dei premi). Pertanto, può perdersi parte del capitale soltanto in caso di insolvenza dell’impresa di assicurazione che ha emesso la polizza poiché l’eventuale insolvenza dei soggetti che hanno emesso gli attivi inseriti nelle gestioni separate (i titoli su cui investe la polizza) sono a carico dell’impresa di assicurazione. Inoltre, in caso di insolvenza dell’impresa di assicurazione, sugli attivi a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati (che ogni impresa deve possedere) esiste un privilegio legale a favore della massa degli assicurati che, nella ripartizione degli attivi in caso di liquidazione coatta sono soddisfatti prima degli altri creditori.

Di conseguenza, è molto improbabile (se non addirittura impossibile, tenuto conto dell’esistenza di un’Autorità che vigila sull’impresa) che in caso di insolvenza dell’impresa di assicurazione, l’assicurato di una polizza rivalutabile collegata ad una gestione separata arrivi a perdere l’intero capitale maturato.Diverso è invece il discorso per polizze Ramo III (unit linked) dove qualora non ci siano forme di garanzia il deprezzamento dei titoli in portafoglio dei fondi a cui le prestazioni sono legate si riflette sull’assicurato. Per le index linked emesse dopo il 2009 l’Ivass (allora Isvap) ha previsto invece che ci debba essere la diretta garanzia della compagnia a copertura di un eventuale bond sottostante la struttura andato in default. Tale regola non vale per quelle polizze indicizzate emesse prima e magari ristrutturate nel frattempo utilizzando bond subordinati.

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