sabato 20 febbraio 2016

Conviene acquistare la casa con il rent to buy?

Una formula che come il leasing permette un risparmio nella fase iniziale dell’acquisto Cresce il numero degli strumenti a disposizione di chi vuole acquistare casa. Strumenti pensati soprattutto per chi non ha nell’immediato le disponibilità per accollarsi tutte le spese iniziali di un finanziamento attraverso il mutuo. Oltre alla formula del rent to buy, presente già sul mercato, da quest’anno si aggiunge anche il leasing (si veda Plus24 dello scorso 2 gennaio). Sul rent to buy i principali siti di confronto delle offerte di finanziamento, consultati da Plus24, hanno spiegato di non avere dati relativi all’offerta presente sul mercato. Questa formula contrattuale come disciplinata dalla legge 164 del 2014 prevede, come ricorda Guido Berardo, ragioniere torinese, si ha «l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato».


Si tratta di una misura ricorda Berardo: «La relazione illustrativa del provvedimento spiegava che la misura voleva favorire quelle categorie (di soggetti) che hanno maggiori difficoltà ad acquistare in contanti, ma trova applicazione per tutte le tipologie di immobili e, pertanto, sia per gli immobili strumentali che abitativi». Questa formula prevede dunque un canone a carico dell’affittuario sdoppiato: una quota di affitto e una di anticipo sulla compravendita.
«Non si tratta dell’unica formula di rent to buy - precisa Andrea Russo, professionista che ha fondato sito renttobuyconsulting.it -, anzi quella che noi definiamo come forma originaria, prevede invece il “collegamento” tra due contratti tipici del nostro codice civile il “preliminare di compravendita” ed il “contratto di locazione”».

La differenza rispetto alla formula prevista dalla legge del 2014 è che in questo caso c’è una caparra. «Si tratta - continua Russo - di una modalità che avvantaggia anche il venditore. È questa della formula in gran lunga preferita quando dalla rete di agenzie con cui siamo collegati, ci viene una richiesta una consulenza per l’acquisto con il rent to buy, perché se la forma prevista dalla legge 164 avvantaggia soprattutto l’acquirente, l’altra è più equilibrata». «Una cosa importante è - continua Russo - che il contratto venga calibrato sulla situazione reale. Non è detto che la quota mensile pagata dall’affittuario debba essere uguale all’anticipo.

Anzi in genere è una parte molto ridotta. Su un acquisto di un immobile di 100mila euro è legittimo presumere più o meno una quota mensile di 600 euro di cui magari 100 per l’affitto e 500 per l’anticipo». Le due parti, precisa ancora, non vengono tassate due volte, ma solo separatamente. Il leasing è il rent to buy quindi mirano a rendere accessibile il mercato nei casi in cui magari il mutuo è un miraggio. Non si tratterà di numeri altissimi - almeno al momento - ma possono rappresentare una svolta in molti casi. Nel caso del leasing l’agevolazione riguarda le abitazioni, mentre invece nel caso del rent to buy, riguarda gli immobili strumentali. Le due modalità sono volte a superare proprio l’impasse iniziale che si può presentare per chi vuole procedere all’acquisto, spostandone in parte il carico a un momento intermedio nel caso del rent to buy e a quello finale nel caso del leasing.

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