giovedì 28 febbraio 2013

Imposta di bollo sui conti corrente

IMPOSTA di BOLLO su ESTRATTI CONTO e RENDICONTI dei LIBRETTI di RISPA RMIO: a partire dal 2012, l’art. 13 co. 2-bis, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972 [CFF  2762] è il seguente:
«Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale:
  • a) se il cliente è persona fisica euro 34,20;
  • b) se il cliente è diverso da persona fisica euro 100».
Il co. 2-bis dell’art. 13 individua la misura dell’imposta di bollo che deve essere corrisposta dalle banche e dalle Poste italiane a seguito dell’apertura da parte di clienti di rapporti di conto corrente e di libretti di risparmio. La misura dell’imposta si differenzia in considerazione della natura giuridica (persona fisica ovvero soggetto diverso) del cliente.


L’imposta di bollo in oggetto non trova applicazione:
  • per gli estratti conto e i rendiconti inviati a soggetti diversi dai propri clienti;
  • con riferimento ai rapporti aperti per ordine dell’autorità giudiziaria;
  • in relazione ai conti di base;
  • per gli estratti conto ed i rendiconti per i quali è previsto un regime di esenzione dall’imposta in esame; quando il valore medio di giacenza degli estratti conto o libretti intestati a persone fisiche sia non superiore a e 5.000 (Nota 3-bis all’ar. 13, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972). Sul tema, il D.M. 24.5.2012 ha precisato che devono essere considerati unitariamente tutti i rapporti detenuti dal cliente con la medesima banca o con le Poste Italiane.
Inoltre:
  • la verifica della giacenza complessiva del cliente deve essere effettuata in occasione di ogni estratto o rendiconto e deve essere riferita al periodo rendicontato;
  • se la giacenza complessiva (4) è superiore a e 5.000 l’imposta si applica a tutti i rapporti detenuti dal cliente;
  • l’imposta di bollo non è dovuta con riferimento ai conti correnti intestati a persone fisiche qualora il valore della giacenza media risulti negativo. (5) L’imposta deve essere corrisposta anche per i rapporti intrattenuti per il tramite di società fiduciarie. In tal caso, la misura dell’imposta applicabile deve essere determinata in considerazione del fiduciante; tuttavia, nell’ipotesi in cui il fiduciante, persona fisica, intrattenga presso il medesimo intermediario un rapporto per il tramite della società fiduciaria ed un rapporto in nome proprio, tali rapporti non devono essere cumulati tra loro ai fini della verifica del limite di esenzione.
DETERMINAZIONE dell’IMPOSTA : come detto, l’imposta è stabilita nella misura pari a e 34,20 per le persone fisiche e e 100 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La nota 3-bis all’art. 13 della Tariffa chiarisce, inoltre, che «l’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.
Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato».

In sintesi:
  • l’imposta deve essere determinata in considerazione dei giorni effettivi rendicontati; 
  • se l’importo è inferiore a 1 euro il tributo applicabile sarà comunque pari a 1 euro;
  • in caso di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intestati al medesimo soggetto l’imposta si applica a ciascun rapporto;
  • per i libretti di risparmio al portatore la misura dell’imposta deve essere determinata in considerazione del soggetto che ne ha richiesto l’emissione
Alcune banche non fanno pagare il bollo sul conto corrente, è il caso di
Entrambi questi conti sono a zero spese.

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