sabato 14 marzo 2015

Accordi fiscali e Voluntary Disclosure

Doppia spinta al rientro dei capitali grazie agli accordi con Svizzera, Liechtenstein e Monaco: da un lato le sanzioni ridotte; dall’altro, i timori legati allo scambio di dati.  Se vuoi saperne di più su come dichiarare i capitali all’estero e/o regolarizzare la tua posizione fiscale, leggi le Guide per la Dichiarazione Fiscale.

Gli accordi sullo scambio di informazioni firmati dall’Italia con Svizzera, Liechtenstein e Monaco rendono più vantaggiosa la disclosure ma dall’altro lato potrebbero renderla quasi obbligatoria. Da una parte, c’è la leva della riduzione delle sanzioni, dall’altro pesano soprattutto i contenuti delle intese. I tre accordi sono molto simili, anche se per la Svizzera si tratta di una modifica alla convenzione già esistente mentre per Monaco e Liechtenstein si tratta di Tax information exchange agreement (Tiea), sempre di stampo Ocse.

I vantaggi La prima conseguenza della firma (effetto di quanto prevede la legge 186/2014) consiste nella possibilità di essere considerati non black list per la voluntary disclosure, con applicazione quindi di riduzioni sia delle sanzioni che dei periodi accertabili. In particolare, al ricorrere di tutte le altre condizioni, le sanzioni saranno applicabili in misura pari allo 0,5% annuo per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e al 16,62% per l’infedele dichiarazione delle imposte sui redditi (considerando l’incremento del 33% per i redditi prodotti all’estero e la riduzione a 1/6 in caso di adesione all’invito). Inoltre, non opererà il raddoppio dei termini di accertamento per l’infedele dichiarazione (salvo l’eventuale raddoppio dei termini in presenza di violazioni penali), né il raddoppio previsto per l’irrogazione di sanzioni relative al quadro RW, con la conseguenza che la procedura di disclosure riguarderà gli anni dal 2010 (2009 in caso di omessa dichiarazione) al 2013 con riferimento alle imposte e dal 2009 al 2013 per le violazioni da quadro RW. Oltre ai benefici in tema di voluntary, la firma degli accordi ha come conseguenza l’incremento dei rischi per i contribuenti che non intendono aderire, a causa dell’attivazione dello scambio di informazioni con il Paese estero. Si tratta per ora di informazioni fornite su richiesta, ma tutti gli accordi prevedono la possibilità che lo scambio diventi automatico dal 2017/2018, quando diventerà operativo il Common reporting standard di matrice Ocse.

Tuttavia la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati vieta applicazioni retroattive ante firma degli accordi. Le richieste di informazioni potranno essere inviate solo dopo che gli accordi verranno ratificati dai Parlamenti dei due Stati, ma le informazioni che verranno fornite si riferiranno ad atti o fatti anche precedenti, e segnatamente occorsi dalla data di firma dell’accordo (il 23 febbraio per la Svizzera, il 26 per il Liechtenstein e il 2 marzo per Monaco). Inoltre, sembra che le banche dei tre Paesi chiederanno ai titolari di conto corrente di confermare la regolarizzazione della posizione con il fisco italiano per permettere di mantenere aperti i conti attualmente bloccati. Le informazioni di gruppo Montecarlo e Liechtenstein hanno poi acconsentito a fornire informazioni di gruppo per il periodo tra la data della firma a quella in cui entrerà in vigore l’accordo sullo scambio automatico.

Non si tratta di vere e proprie fishing expedition (vietate dall’Ocse), ma di richieste cumulative sui titolari di conti che nello stesso periodo siano stati chiusi, «sostanzialmente svuotati» (ossia che presentino saldi inferiori a 7.500 euro) o lasciati inattivi. Saranno esclusi dalle richieste di gruppo i conti per i quali il titolare rilasci all’intermediario estero l’autorizzazione (prevista dall’articolo 5-quinquies, comma 4, lettera c del Dl 167/1990) alla trasmissione di tutti i dati sulle attività oggetto di disclosure all’autorità finanziaria italiana.

Gli altri Stati

La strada della voluntary per i contribuenti che detengono patrimoni nei Paesi firmatari dei recenti accordi sembra quasi obbligata. E lo stesso dovrebbe valere per gli altri Paesi che hanno firmato accordi simili sulla base del Tiea (si tratta di Cayman, Bermuda, Isole Cook, Guernsey, Jersey, Gibilterra, Isola di Man), nonché per i Paesi che hanno modificato la Convenzione contro le doppie imposizioni in essere per includere lo scambio di informazioni (come Mauritius, Singapore, Malta, Cipro, Corea del Sud, Lussemburgo e San Marino). Ciò però dovrebbe significare che gli asset detenuti in tali Paesi dovrebbero essere trattati con il regime di favore in ottica voluntary, almeno in tutti quei casi in cui l’effettivo scambio di informazioni preveda una decorrenza precedente al 2 marzo (termine previsto dalla legge 186/2014).

IL CONFRONTO Punti di contatto e differenze negli accordi per lo scambio di informazioni LIECHTENSTEIN MONTECARLO SVIZZERA TIPOLOGIA DI ACCORDO Si tratta di un Tax information exchange agreement (Tiea) basato sul modello Ocse. A differenza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, i Tiea disciplinano esclusivamente lo scambio di informazioni e non anche la ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati. È prevista la firma di un successivo accordo sulla base del Common reporting standard Ocse, quando diventerà operativo Si tratta di un Tax information exchange agreement (Tiea) basato sul modello Ocse. A differenza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, i Tiea disciplinano esclusivamente lo scambio di informazioni e non anche la ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati. È prevista la firma di un successivo accordo sulla base del Common reporting standard Ocse, quando diventerà operativo È un accordo modificativo alla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera: una convenzione siglata nel 1976 e successivamente modificata nel 1978. In particolare, viene modificato l'articolo 27 relativo allo scambio di informazioni e il protocollo aggiuntivo

INCENTIVI ALLA VOLUNTARY Grazie all'accordo, i contribuenti che detengono capitali in Liechtenstein in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale potranno accedere alla voluntary disclosure con la maggiore riduzione delle sanzioni ed evitando il raddoppio dei periodi di accertamento sia ai fini sanzioni RW che imposte sui redditi. Le banche del Liechtenstein richiederanno ai propri correntisti l'autorizzazione che dimostri che hanno aderito alla voluntary in Italia, o che confermino che le attività sono detenute in modo regolare Grazie all'accordo, i contribuenti che detengono capitali a Montecarlo in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale potranno accedere alla voluntary disclosure con la maggiore riduzione delle sanzioni ed evitando il raddoppio dei periodi di accertamento sia ai fini sanzioni RW che imposte sui redditi. Le banche monegasche richiederanno ai propri correntisti l'autorizzazione che dimostri che hanno aderito alla voluntary in Italia, o che confermino che le attività sono detenute in modo regolare Grazie all'accordo, i contribuenti che detengono capitali in Svizzera in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale potranno accedere alla voluntary disclosure con la maggiore riduzione delle sanzioni ed evitando il raddoppio dei periodi di accertamento sia ai fini sanzioni RW che imposte sui redditi. Le banche svizzere richiederanno ai propri correntisti l'autorizzazione che dimostri che hanno aderito alla voluntary in Italia, o che confermino che le attività sono detenute in modo regolare

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Lo scambio di informazioni è previsto su richiesta con riferimento alle informazioni a partire dal 26 febbraio 2015 da parte dell'autorità dell'altro Stato. Lo scambio partirà solo dopo la ratifica dell'accordo da parte dei Parlamenti dei due Stati. Non sono previsti scambi spontanei o automatici, almeno fino al 2017 quando diventerà operativo il Common reporting standard Ocse che prevede appunto la trasmissione regolare e sistematica di informazioni tra i due Stati Lo scambio di informazioni è previsto su richiesta con riferimento alle informazioni a partire dal 2 marzo 2015 da parte dell'autorità dell'altro Stato. Lo scambio partirà solo dopo la ratifica dell'accordo da parte dei Parlamenti dei due Stati. Non sono previsti scambi spontanei o automatici, almeno fino al 2017 quando diventerà operativo il Common reporting standard Ocse che prevede appunto la trasmissione regolare e sistematica di informazioni tra i due Stati Lo scambio di informazioni è previsto su richiesta con riferimento alle informazioni a partire dal 23 febbraio 2015 da parte dell'autorità dell'altro Stato. Lo scambio partirà solo dopo la ratifica dell'accordo da parte dei Parlamenti dei due Stati. Lo scambio automatico dovrà essere oggetto di apposito accordo separato e sarà attivabile dal 2018 su dati 2017

OGGETTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI Il Liechtenstein dovrà fornire all'Italia, oltre ai “dati fiscali domestici”, anche informazioni che non sono rilevanti ai fini fiscali domestici e relative a comportamenti che in Liechtenstein non costituiscono reato. Le informazioni includono quelle in possesso di banche e altri istituti finanziari, quelle relative alla proprietà nominale o effettiva di società o altri enti (compresi i trust), salvo le informazioni sulle società quotate e i fondi di investimento pubblici Monaco dovrà fornire all'Italia, oltre ai “dati fiscali domestici”, anche informazioni che non sono rilevanti ai fini fiscali domestici e relative a comportamenti che nel Principato non costituiscono reato. Le informazioni includono quelle in possesso di banche e altri istituti finanziari, quelle relative alla proprietà nominale o effettiva di società o altri enti (compresi i trust), salvo le informazioni sulle società quotate e i fondi di investimento pubblici La Svizzera dovrà fornire all'Italia, oltre ai «dati fiscali domestici», anche informazioni che non sono rilevanti ai fini fiscali domestici e anche se sono in possesso di banche, istituti finanziari o altra persona che opera come agente o fiduciario

PRECLUSIONI ALLE INFORMAZIONI La richiesta potrà essere rifiutata se le informazioni sono soggette al legal privilege o se possono rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Inoltre l’accordo non può obbligare il Liechtenstein a fornire informazioni che l’Italia non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione o prassi amministrativa. Una richiesta non può essere rifiutata solo perché la pretesa fiscale da cui origina è oggetto di controversia.
Lo scambio non può essere retroattivo e riguardare periodi pre-accordo La richiesta potrà essere rifiutata se l’Italia non può ottenere tali informazioni in base alla propria legislazione nazionale. Non possono essere fornite informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, o che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un avvocato (nell’ambito dell’assistenza legale). Una richiesta non può essere rifiutata solo perché la pretesa fiscale da cui origina è oggetto di controversia. Lo scambio non può essere retroattivo e riguardare periodi pre-accordo La richiesta di informazioni potrà essere rifiutata se l’Italia non può ottenerle in base alla propria legislazione nazionale o se tali informazioni non possono essere ottenute secondo la legislazione o la prassi svizzera. Non possono essere fornite informazioni che rivelano un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Sulla base della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, lo scambio di informazioni non può essere retroattivo e riguardare periodi pre-accordo.

Per maggiori informazioni su come dichiarare i capitali all’estero e/o regolarizzare la tua posizione fiscale, leggi le Guide per la Dichiarazione Fiscale.

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