lunedì 17 novembre 2014

Agevolazioni per nuovi imprenditori–forfait ridotto del 33%

Nell'ambito della disciplina relativa al nuovo regime forfetario, il disegno di legge stabilità 2015 si preoccupa, altresì, di incentivare l'avvio di nuove attività da parte di persone fisiche che, a decorrere dal primo gennaio 2015, intendano intraprendere un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

In tal senso, il comma 12 dell'articolo 9 prevede, al verificarsi di particolari condizioni, la possibilità da parte del soggetto in possesso dei requisiti per l'accesso al regime forfetario di abbattere nella misura di un terzo, per il periodo di inizio dell'attività e per i due successivi, il reddito determinato forfetariamente, vale a dire previa applicazione ai ricavi e compensi percepiti nei suddetti periodi d'imposta dei coefficienti di redditività individuati nell'allegato al disegno di legge. In altre parole, il comma 12 si sostanzia in un'agevolazione nell'agevolazione poiché consente, al ricorrere di specifiche ed ulteriori condizioni, di escludere da tassazione quota parte di quel reddito che il contribuente ha già determinato in modo forfetario in applicazione del nuovo regime fiscale.

Il nuovo regime forfetario per le start up opera in sostituzione del regime fiscale per le nuove iniziative produttive dall'articolo 13 della legge 388/2000 che, a decorrere dal 2015, viene soppresso ed al quale, per taluni aspetti, il nuovo regime agevolato si ispira.

Passaggio da un regime all'altro

Il legislatore, al fine di coordinare tra loro le norme dei due diversi regimi per le start up, ha disciplinato il passaggio del contribuente dal soppresso regime agevolato all'interno del nuovo regime forfetario per l'avvio di nuove attività. A tal riguardo, l'articolo 9, comma 34 dispone che nel caso in cui il contribuente si sia avvalso, per il 2014, del regime delle nuove iniziative produttive ora abrogato (articolo 13, legge 388/2000), potrà avvalersi, ricorrendone tutti i requisiti previsti dalla legge, del nuovo regime forfetario per le start up, ma solo limitatamente ai periodi d'imposta che ancora residuano per il completamento del triennio.

Ad esempio, se il contribuente ha optato nell'anno 2013 per il regime agevolato triennale previsto per le nuove iniziative produttive lo stesso, a condizione che rispetti tutti i requisiti prescritti per l'accesso al regime forfetario, potrà avvalersi del nuovo regime per le start up forfetarie unicamente per l'anno 2015, che costituisce il terzo e ultimo esercizio del triennio agevolato.

Abbattimento del reddito

Premesso quanto sopra, a decorrere dal primo gennaio 2015, a fronte dell'inizio di una nuova attività individuale, esercitata sia in forma di impresa sia di lavoro autonomo, il contribuente potrà fruire dell'ulteriore beneficio consistente nell'abbattimento di un terzo del reddito forfetariamente determinato qualora oltre a rispettare i requisiti per l'accesso al regime forfetario rispetti, altresì, le ulteriori condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del menzionato comma 12, ovvero:
- non deve aver svolto negli ultimi tre anni un'attività artistica, professionale o d'impresa, neanche in forma associata o familiare;
- la nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione di un'altra già svolta in passato dallo stesso contribuente, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente esercitata consista nella pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte o della professione;
- nell'ipotesi in cui venga proseguita un'attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o i compensi conseguiti da quest'ultimo nel periodo d'imposta anteriore a quello acquisizione dell'attività non devono essere stati superiori ai limiti imposti per l'accesso al nuovo regime forfetario.

I requisiti di cui ai punti nprecedenti non necessitano per accedere al regime forfetario bensì occorrono unicamente per la fruizione dell'ulteriore beneficio che il legislatore ha inteso riservare per l'avvio di una nuova attività avente già di per se i requisiti utili per ricadere nel campo applicativo del regime stesso.

Procedure

Si tratta dei medesimi requisiti già previsti dall'articolo 13 della legge 388/2000, poi riproposti anche nella normativa concernente i soggetti minimi di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del Dl 98/2011. In linea generale, quindi, rileva la prassi dell'agenzia delle Entrate già emanata in riferimento a tali regimi (si vedano le circolari 1/2001, 8/2001 e 17/2012).

Le condizioni

1 Rispetto di tutti i requisiti previsti per l'accesso al regime dei forfetari
2 Non aver svolto negli ultimi tre anni attività professionale, artistica, o d'impresa neanche in forma associata o familiare
3 La nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di un'altra svolta in passato anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo
4 Qualora venga proseguita un'attività svolta da altro soggetto, i ricavi o i compensi da questo realizzati nell'ultimo anno anteriore a quello di acquisizione dell'attività non devono superare le soglie previste per l'accesso al regime dei forfetari.

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