domenica 30 novembre 2014

Sconti Iva sulla prima casa

Il Dlgs sulle semplificazioni, ha introdotto anche per l'Iva il criterio catastale come riferimento per individuare le abitazioni "non meritevoli" delle agevolazioni prima casa. Le vecchie regole Fino al 31 dicembre 2013, sia per gli atti soggetti a imposta proporzionale di registro, sia per gli atti imponibili a Iva, l'agevolazione prima casa non poteva essere concessa se si trattava dell'acquisto di case «di lusso», e cioè di case dotate delle caratteristiche di cui al Dm Lavori pubblici del 2 agosto 1969.

Le novità del Dlgs 23/2011

Invece, dal primo gennaio 2014 (per effetto dell'articolo 10, del Dlgs 23/2011, il quale ha disposto l'applicabilità dell'agevolazione prima casa soggetto a imposta proporzionale di registro, a tutte le «case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9» si è originato un "doppio binario" e cioè:

a) per gli atti soggetti a imposta proporzionale di registro, la predetta norma ha appunto sostituito (quale presupposto impeditivo dell'agevolazione prima casa) il previgente riferimento alle caratteristiche «di lusso» con il nuovo riferimento alla classificazione catastale (in altri termini, dal primo gennaio 2014, l'agevolazione prima casa non è stata più impedita dalla presenza di caratteristiche «di lusso» nella casa oggetto di acquisto, ma dal fatto che essa non sia accatastata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

b) per gli atti imponibili a Iva, invece, anche dopo il primo gennaio 2014 si è continuato a considerare quale presupposto impeditivo dell'agevolazione prima casa (così come accadeva in precedenza) il fatto che l'abitazione avesse le caratteristiche «di lusso» di cui al Dm 2 agosto 1969; e ciò a causa di un evidente errore del legislatore che, sostituendo - quale fattore impediente dell'agevolazione - il riferimento alle caratteristiche «di lusso» con il nuovo riferimento a determinate categorie catastali, si è letteralmente dimenticato di operare un analogo ritocco alla normativa Iva.

Cosicché, dal primo gennaio 2014 si è avuta la seguente situazione: a) nel caso di un acquisto soggetto a imposta proporzionale di registro, l'agevolazione prima casa è stata subordinata al fatto che l'atto di acquisto avesse a oggetto «un'altra casa di abitazione, diversa da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9» (e non più come «casa priva delle caratteristiche di lusso elencate nel Dm 2 agosto 1969»); b) nel caso di un acquisto imponibile a Iva, l'agevolazione prima casa è stata subordinata al fatto che l'atto di acquisto avesse a oggetto una casa «di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969».

Il Dl semplificazioni A questa incoerente situazione ha posto fine il legislatore con l'articolo 33 del Dlgs sulle semplificazioni, introducendo anche per l'Iva il criterio catastale come identificativo delle abitazioni "non meritevoli" dell'agevolazione prima casa. Quindi, per ottenere l'agevolazione prima casa: - fino al 31 dicembre 2013, occorreva che la casa oggetto di acquisto non avesse le caratteristiche «di lusso» di cui al Dm 2 agosto 1969; - dal primo gennaio 2014 occorre che la casa oggetto di acquisto soggetto a imposta proporzionale di registro non sia classificata in una nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e quindi a prescindere dal fatto che si tratti o meno di una casa «di lusso»); c) dal primo gennaio 2014 alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni, occorreva che la casa oggetto di acquisto imponibile a Iva non avesse le caratteristiche «di lusso» di cui al Dm 2 agosto 1969 (e quindi a prescindere dal fatto che si trattasse o meno di una casa accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9); d) dalla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni occorre che la casa oggetto di acquisto imponibile a Iva sia classificata in una delle categorie catastali diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 (e quindi a prescindere dal fatto che si tratti o meno di una casa «di lusso»).

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