venerdì 14 novembre 2014

Come è tassato il nuovo regime forfettario?

Il reddito imponibile si determina in via forfetaria applicando ai ricavi e compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta, un coefficiente di redditività differenziato per tipologia di attività svolta.

Deroghe al principio di cassa
In deroga al principio di cassa, che sottende alla determinazione del reddito a forfait, la relazione illustrativa al provvedimento - nel far presente che ai fini della verifica del limite di ricavi dell'anno precedente, si deve tenere conto anche delle cessioni di beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore - rende rilevanti tali operazioni, anche ai fini del computo dell'ammontare dei ricavi del periodo a cui si rende applicabile il coefficiente di redditività per la determinazione del reddito imponibile.


Ovviamente l'autoconsumo non rileva ai fini Iva, in quanto i contribuenti forfetari non addebitano l'Iva a titolo di rivalsa, mentre i ricavi relativi a beni destinati al consumo personale o familiare dell'esercente attività d'impresa, concorreranno come componenti positive del reddito imponibile, anche se per tale destinazione non risultano percepiti ricavi.

Differenze con regime dei minimi

Va rilevato che, a differenza di quanto accade nel regime dei minimi, si tratta di un regime forfetario in cui non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nello stesso periodo relative all'esercizio dell'attività d'impresa o professionale; le spese sono forfetizzate nella percentuale di redditività.

Occorre, inoltre, evidenziare che - a differenza di quanto stabilito per i contribuenti minimi - con riferimento al primo anno d'applicazione del regime forfetario, la norma non prevede che le rimanenze finali formatesi nell'ultimo anno antecedente all'ingresso nel nuovo regime, costituiscano un componente negativo deducibile dall'ammontare dei ricavi, fino a capienza degli stessi, e che l'eventuale eccedenza costituisce componente negativo da portare in deduzione dei ricavi dei periodi d'imposta successivi, fino a concorrenza dei medesimi. In pratica, le rimanenze finali, relative all'ultimo periodo di determinazione delle imposte con i criteri ordinari, non rilevano nei periodi di applicazione del regime forfetario, nel senso che sono incorporate nella percentuale forfetaria di determinazione dei costi.

Il coefficiente di redditività si applica unicamente ai proventi qualificabili come ricavi, ai sensi degli articoli 57 e 85 del Tuir. Non partecipano, invece, alla determinazione del reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, così come i dividendi e proventi assimilati.

Il reddito dell'attività soggetta al regime forfetario rileva, in aggiunta all'eventuale reddito complessivo, ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali. Quindi, ad esempio, il reddito d'impresa determinato con i criteri forfetari, diviene base imponibile per i versamenti contributivi dovuti da artigiani e commercianti, comportando la necessità di compilare il relativo quadro RR del modello Unico persone fisiche.

Contributi previdenziali


Il legislatore si è anche preoccupato del fatto che il reddito determinato forfetariamente non concorre alla determinazione del reddito complessivo e quindi, al fine di non penalizzare quei contribuenti che, in assenza di altre tipologie reddituali, oltre quella forfetariamente determinata, perderebbero la deducibilità ai sensi dell'articolo 10 del Tuir, dei contributi previdenziali obbligatori, ha riconosciuto la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa il versamento degli stessi. Pertanto, i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato a forfait, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito. L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo in base all'articolo 10 del Tuir: in assenza di altri redditi, l'eventuale eccedenza dei contributi è persa in modo definitivo.

Tale disposizione trova applicazione nei casi tipici delle gestioni previdenziali di artigiani o commercianti.

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