sabato 1 novembre 2014

Polizze sui mutui, perché non convengono

Le polizze assicurative che “assistono” i mutui come garanzia aggiuntiva rispetto all’ipoteca iscritta sull’immobile alla solvibilità del contraente, in caso di perdita del lavoro o per motivi di salute, non sono obbligatorie anche se sempre più ricorrentemente vengono “richieste” a chi aspira alla concessione di un prestito per l’acquisto della casa.
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Quello che le banche non possono pretendere è di far sottoscrivere il prodotto che propongono al cliente. Tanto il decreto Monti (Cresci Italia, 1/2012 convertito con la legge 27 del 24 marzo 2012) quanto un regolamento ad hoc emanato dall’allora Isvap e entrato in vigore il primo luglio 2012, hanno posto dei paletti molto ferrei alle banche che richiedono garanzie aggiuntive ai mutuatari.

Qualora la banca condizioni l’accensione del mutuo alla sottoscrizione di una polizza (sulla vita o a protezione nel caso di perdita del lavoro, aggiuntiva rispetto alla classica “incendio e scoppio”) non può imporre il suo prodotto assicurativo: può presentare due prodotti al cliente il quale però è sempre libero di sottoscriverne uno, magari a condizioni migliori, che può trovare sul libero mercato. Il cliente ha tempo 10 giorni lavorativi dalla consegna dei preventivi della banca per individuare la polizza più conveniente: in questo periodo di tempo, l’istituto non potrà modificare le condizioni contrattuali dell’offerta.

Nonostante siano quasi passati due anni dall’entrata in vigore delle nuove regole sulle polizze collegate ai mutui, ancora una recente indagine ha testimoniato come i principali istituti italiani continuino ad aggirare la legge: allo sportello il consumatore non riceve le informazioni corrette oppure “subisce” arbitrariamente una modifica peggiorativa dell’offerta.

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