venerdì 7 novembre 2014

Il nuovo regime forfettario per le persone fisiche

Il nuovo regime forfetario è riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associata. Restano escluse, pertanto, dalla nuova disciplina le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti. Per essere ammessi al nuovo regime forfetario occorre soddisfare alcuni requisiti individuati puntualmente dalla norma; tali condizioni di accesso - di seguito indicate - sono in sostanza finalizzate a individuare soggetti privi di struttura significativa a cui è riservato il nuovo istituto e per i quali, peraltro, il nuovo regime opera come "naturale", nel senso che i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare alcuna opzione per l'ingresso nello stesso.


L'ACCESSO AL REGIME

La norma riconosce l'ingresso nel regime forfetario a quanti abbiano sostenuto, nel corso del precedente periodo d'imposta: a) spese complessive per lavoratori dipendenti, parasubordinati e associati in partecipazioni con solo apporto di lavoro, non superiori a 5.000 euro lordi; b) spese per stock di beni strumentali di ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro.
Il contribuente dovrà tenere conto anche dei compensi corrisposti per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'imprenditore stesso, dal coniuge o dai figli minorenni di età o inabili al lavoro. Il computo non comprende, invece, i compensi corrisposti in via occasionale per attività commerciali o professionali non esercitate abitualmente. Per i beni di proprietà va considerato il costo storico di acquisto; i beni strumentali usati in modo promiscuo si calcolano al 50 per cento

SOGGETTI ESCLUSI

La norma individua chiaramente quali sono i soggetti a cui è precluso l'accesso al regime a forfait: a) soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva; b) soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito; c) soggetti non residenti ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea e in Norvegia e Islanda; d) soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili; e) soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata trasparenti. Tutte le cause di esclusione vanno accertate al momento di applicazione del regime e non nell'anno antecedente all'ingresso nel medesimo.

 

GLI OBBLIGHI IVA

Il regime forfetario porta con sé una serie di semplificazioni in materia di imposta dirette, Iva e Irap. Ai fini Iva, la norma regolamenta l'applicazione dell'imposta rispetto alle diverse fattispecie di operazioni attive e passive che i soggetti interessati possono porre in essere. In pratica, i contribuenti che decidono di applicare il regime forfetario saranno considerati alla stregua dei consumatori finali restando incisi dal tributo eventualmente loro addebitato. I soggetti in regime forfetario devono, invece, assolvere l'Iva su questi tipi di operazioni: a) prestazioni di servizi ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972, ricevute da soggetti non residenti;
b) acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000 euro; c) operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (esempio reverse charge)

SEMPLIFICAZIONI

Il contribuente che ha le condizioni previste per il regime forfetario opererà come tale e, quindi, si comporterà come naturale destinatario della norma, senza dover effettuare specifiche comunicazioni all'agenzia delle Entrate, salvo che per l'inizio attività, ed a tal fine deve barrare l'apposita casella nel quadro B del modello AA9/9. In caso contrario si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6, del Dlgs 471/1997, ossia da 516 euro a 2.065 euro. I contribuenti forfettari sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette. Sono, quindi, esentati dagli adempimenti dichiarativi ai fini Irap e sono esclusi dagli accertamenti con gli studi di settore, ma restano invece controllabili con il redditometro. L'obbligo informativo va assolto con la compilazione del modello Unico.

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