lunedì 24 novembre 2014

Il regime dei minimi cancellato per il nuovo forfettario

La legge di stabilità 2015, la cui approvazione definitiva avverrà a dicembre, apporta significative modifiche alla fiscalità delle imprese e dei professionisti aventi "dimensioni" minime e che esercitano l'attività in forma individuale. In particolare, a decorrere dal 2015 è introdotto un regime forfetario estremamente semplificato che costituirà il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti per l'accesso previsti dalla legge; il nuovo regime si inserisce in un contesto più ampio che presenta ulteriori e rilevanti novità.

In primo luogo, sono abrogati:
  • il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 legge 388/2000);
  • il regime fiscale di vantaggio (sostitutiva del 5% ex articolo 27, commi 1 e 2 Dl 98/2011);
  • il regime contabile agevolato (articolo 27, comma 3, Dl 98/2011).
significa che dal 2015 nessun contribuente potrà più entrare in questi regimi, in quanto soppressi.
Sicuramente la soppressione più rilevante è quella che riguarda il regime fiscale di vantaggio (cosiddetti "nuovi minimi"). Tuttavia, è bene evidenziarlo, i soggetti che nel 2014 si trovano nel regime fiscale di vantaggio possono continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale, e cioè fino allo scadere del quinquennio o fino al raggiungimento dei 35 anni di età.

È stata, quindi, prevista una sorta di "clausola di salvaguardia" per il contribuente che potrà rinunciare al nuovo regime forfetario, pur avendone i requisiti, laddove, come accade in via ordinaria, il carico tributario del regime di vantaggio risulti minore rispetto a quello che deriverebbe dall'ingresso nel regime forfetario. Il regime forfetario si caratterizza per una fortissima semplificazione che taglia in modo drastico gli adempimenti contabili e fiscali. L'estrema semplicità del nuovo regime sta nella determinazione del reddito che deriva dalla mera applicazione ai ricavi o compensi percepiti (criterio di cassa) di una percentuale di redditività che varia a seconda dell'attività esercitata: stabilito il reddito si applica l'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap nella misura del 15 per cento. In un regime siffatto non assumono alcuna rilevanza i componenti negativi di reddito che "restano" forfetizzati nella percentuale di redditività né, fra i componenti positivi, le plusvalenze, le sopravvenienze o i dividendi percepiti nell'esercizio di impresa.

Ai fini Iva, pur permanendo la soggettività ai fini dell'imposta, in caso di operazioni passive domestiche, il contribuente forfetario è considerato alla stregua di un consumatore finale. Non è preclusa l'attività di importazione ed esportazione o l'effettuazione di operazioni intra-Ue anche se, in questi casi, permane necessariamente qualche adempimento agli effetti dell'Iva. Analogamente si è ritenuto di non escludere l'accesso al regime forfetario in ipotesi di costo del lavoro non superiore a 5.000 euro, diversamente da quanto previsto nel regime di vantaggio. Il soggetto forfetario non è sostituto d'imposta e i suoi ricavi o compensi non sono assoggettati a ritenuta; nei suoi confronti non si applicano studi di settore o parametri.

La criticità più rilevante, da più parti segnalata, è quella delle soglie di ricavi e compensi per l'accesso al regime in quanto variano da 15.000 a 40.000 euro, a seconda dell'attività esercitata e, quindi, per alcuni settori economici la soglia è piuttosto bassa (ad esempio i professionisti). Vedremo se nel corso dell'iter parlamentare ci saranno novità su questo punto.

Ulteriore novità è quella che prevede, per i soggetti obbligati ai versamenti previdenziali alle gestioni speciali artigiani e commercianti, la facoltà di fruire di un sistema di maggior favore, scegliendo di adottare una modalità di determinazione del contributo dovuto a percentuale del reddito dichiarato, superando quindi il sistema dei versamenti su un reddito minimo (anche non dichiarato). Si tratta di una facoltà che può determinare un significativo minor onere per l'impresa a fronte di minori prestazioni pensionistiche in futuro e che quindi ciascuno potrà valutare se esercitare o meno. Per le nuove iniziative produttive, dal 2015 non solo non sarà più possibile aderire al regime della legge 388/2000 ma chi nel 2014 è in quel regime dovrà necessariamente uscirne e avendone i requisiti "transiterà" nel nuovo regime forfetario che per le start-up prevede la riduzione di un terzo del reddito determinato forfetariamente.

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