martedì 23 dicembre 2014

Sconto oneri ristrutturazione casa

ristrutturazioni casaLe semplificazioni contenute nel Dl 133/2014 hanno un contrappeso di tipo economico. In particolare, alle agevolazioni burocratiche, che consentono un più semplice riordino delle unità immobiliari, corrisponde la possibilità, da parte delle amministrazioni comunali, di modulare gli oneri di concessione.
Questi si suddividono in costo di costruzione e oneri di urbanizzazione: i primi sono una percentuale sul valore delle opere che si realizzano; i secondi corrispondono all'aumento del peso urbanistico dell'intervento e quindi delle spese che l'ente locale sopporta per consentire standard qualitativi adeguati. Mentre si esclude il contributo di costruzione per le opere di manutenzione straordinaria, c'è uno sconto del 20% sui costi di costruzione per le ristrutturazioni (comma 4 bis dell'articolo 17 Dpr 380/2001), ma solo per le ristrutturazioni ed il recupero di uso di immobili dismessi o in via di dismissione.
Il perimetro.
L'agevolazione, quindi, si applica solo per immobili appartenenti a soggetti pubblici e inseriti in piani di dismissione. Lo sconto spetta nei casi di variante urbanistica cioè quando, al fine di agevolare le dismissioni, i comuni prevedono nuovi usi incentivanti che comportino un maggior valore degli immobili rispetto alla destinazione originaria (tipico esempio, quello delle caserme riutilizzate). In ogni caso gli enti locali devono deliberare tabelle applicative e la quantificazione degli oneri avviene con riferimento al momento della richiesta del titolo edilizio con il nuovo uso. Gli enti locali avranno nuove entrate in connessione alle varianti urbanistiche che generino incrementi di valore, anche in conseguenza di deroghe o cambi di destinazione. Si tratta di un' evoluzione del principio di perequazione che già, all'indomani delle prime applicazioni nel Comune di Roma, prevede la possibilità di generare introiti per gli enti locali in correlazione a maggiori volumi edificabili.

Ora il nuovo comma quattro lettera d-ter dell'articolo 16 del Dpr 380/2001 prevede che, qualora vi sia un maggior valore generato da interventi su aree o di immobili oggetto di variante urbanistica, con deroghe o cambi di destinazione d'uso, tale aumento di valore sia diviso in parti uguali e spetti all'amministrazione comunale in misura di almeno il 50 per cento. Questo maggior valore è erogato dal privato al Comune sotto forma di contributo straordinario, in correlazione all'interesse pubblico che trova un punto di incontro con gli interessi del privato attraverso la variante urbanistica. Si tratta di un versamento finanziario, cioè di una vera e propria entrata economica, la quale sarà collocata nel bilancio comunale tra le entrate vincolate per soddisfare la realizzazione di opere pubbliche e di servizi nel contesto in cui cade l'intervento. I possibili interventi.

L'espressione usata dal legislatore («contesto in cui ricade l'intervento») si riferisce a una dimensione di quartiere, cioè di fruibilità da parte dei soggetti che utilizzeranno le aree oggetto di variante: ad esempio, si potranno realizzare scuole, mercati, centri civici, migliorare la viabilità ed i parcheggi pubblici. Il privato potrà adempiere l'onere cedendo aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, alloggi di edilizia residenziale sociale o realizzare opere pubbliche in generale.

La previsione di queste entrate particolari richiama i "contributi di miglioria", che il testo unico della finanza locale del 1931 prevedeva a favore degli enti locali in conseguenza delle opere pubbliche eseguite dagli enti stessi: oggi il meccanismo è simile, in quanto l'ente locale chiede al privato una parte di ciò che il privato ottiene grazie alla variante urbanistica: è una forma di imposizione diretta simile al contributo di concessione introdotto dalla legge 10/1977 e man mano evolutosi da quando i titoli edilizia non sono più gratuiti ma sono correlati al pagamento degli oneri. La previsione di questi contributi straordinari, fa comunque salve le previsioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali che, nei meccanismi di perequazione, già introducevano delle compensazioni acquisendo al pubblico parte dei vantaggi ottenuti dai privati attraverso le previsioni urbanistiche. Il meccanismo è di tipo extra fiscale, e riecheggia anche previsioni della normativa sull'espropriazione per pubblica utilità (Dpr 327/2001), lì dove (articolo 32) si detrae, dall'indennizzo che spetta a chi perde un'area a seguito di espropriazioni, il valore conseguente all'esecuzione del l'opera pubblica.

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