lunedì 19 agosto 2013

Indennità disoccupazione – nuove regole dal 2013

A seguito alla cosiddetta riforma Fornero (legge 92/2012), da quest’anno la vecchia indennità di disoccupazione è stata rimpiazzata dall’Aspi, l’Assicurazione sociale per l’impiego, che interessa i lavoratori che involontariamente rimangono disoccupati a partire dal primo gennaio 2013. Possono beneficiare della nuova indennità tu_i i lavoratori dipendenti, sia con contratto a tempo indeterminato sia determinato, che perdono involontariamente il proprio lavoro. Sono invece esclusi dall’Aspi i lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e i lavoratori agricoli.


Requisiti per l’indennità di disoccupazione

Per ottenere l’Aspi sono necessari alcuni requisiti.
  • È basilare che il lavoratore abbia perduto involontariamente la propria occupazione. Oltre a chi viene licenziato, hanno diritto all’indennità coloro che si dimettono per giusta causa e le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino) e i padri lavoratori per la durata del congedo di paternità e fino al compimento del primo anno di età del bambino.
  • Per ottenere l’indennità bisogna avere almeno due anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

Scadenze e importi

La domanda per ottenere l’Aspi va presentata alla sede Inps competente, esclusivamente via internet, entro 68 giorni dalla data del licenziamento. Se si è in possesso del codice Pin che permettere l’accesso personale ai servizi Inps, dal sito (www.inps.it) occorre accedere nell’area “Servizi per il cittadino” ed effettuare il seguente percorso: “Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito“, “ASPI, Disoccupazione, Mobilità e Trattamenti speciali edili”, “Indennità ASPI”. Ci si può rivolgere anche al contact center dell’Inps, al numero gratuito 803.164.
L’indennità mensile di disoccupazione è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui sia uguale o inferiore – nell’anno 2013 – all’importo di 1.180 euro mensili (annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo). Se la retribuzione mensile è superiore a quell’importo, l’Aspi viene calcolata aggiungendo al 75% dell’importo di 1.180 euro il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e i 1.180 euro.
Dopo i primi sei mesi l’indennità viene ridotta del 15% e dopo dodici mesi di un ulteriore 15%. Ovviamente, non si gode più dell’Aspi nel caso il disoccupato trovi un lavoro o raggiunga i requisiti per la pensione. Gli importi erogati al lavoratore disoccupato non sono soggetti ad alcuna trattenuta contributiva, mentre vengono applicate le normali trattenute Irpef.

Quanto dura? Durante il periodo considerato transitorio, cioè fino al 31 dicembre del 2015, la durata dell’Aspi varia a seconda dell’anno e dell’età del lavoratore. 
  • Quest’anno la durata è di 8 mesi per chi non ha ancora compiuto i 50 anni e di 12 per chi li ha già compiuti.
  • Nel 2014 sarà invece di 8 mesi per gli under 50, di 12 mesi per chi ha più di 50 anni e meno di 55 e di 14 mesi per gli over 55.
  • Nel 2015 la durata sarà pari a 10 mesi per chi non ha ancora compiuto i 50 anni, di 12 mesi per chi è nella fascia di età tra i 50 e i 54 anni e di 16 mesi dal 55° anno di età.
  • Dal primo gennaio 2016 il sistema di indennità entra a regime e cambiano le durate: dal primo gennaio 2016 la durata sarà di 12 mesi fino a 55 anni di età e saranno però dedotti gli eventuali periodi di indennità già usufruiti durante il biennio 2013-2015 Oltre i 55 anni di età la durata sarà di 18 mesi, sempre sottraendo gli eventuali periodi di indennità percepiti nel biennio 2013-2015. Giocare d’anticipo Per gli anni 2013, 2014 e 2015, chi ha diritto all’Aspi può chiedere l’anticipo delle mensilità di indennità non ancora percepite, però solo per iniziare un lavoro autonomo, avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa.




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