Proprio per garantire a tutti i cittadini un giusto processo, lo Stato si prende carico delle spese di assistenza dei non abbienti, cioè di chi è in difficoltà economica: è quello che un tempo veniva tecnicamente definito “gratuito patrocinio” e che ora si chiama “patrocinio a spese dello Stato”.
Chi puo’ chiedere il gratuito patrocinio?
Per poter chiedere il patrocinio a spese dello Stato bisogna avere una reddito non superiore a 10.766,33 euro (fa fede l’ultima dichiarazione Irpef). Se si convive con il coniuge e/o con altri familiari, a parte casi specifici, il reddito considerato è quello dell’intero nucleo familiare. Per i processi civili, la domanda deve essere presentata alla segreteria del consiglio dell’Ordine degli avvocati, che si trova all’interno del Palazzo di Giustizia. Per quanto riguarda la sede competente, è quella dove si trova il giudice che sovraintende il processo.I moduli prestampati per fare la domanda sono disponibili nelle segreterie degli Ordini degli avvocati. L’istanza va firmata e consegnata allegando una fotocopia del documento di identità. Entro dieci giorni dal deposito della domanda, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati deve comunicare l’accoglimento o il rifiuto della stessa al richiedente. Nel caso l’istanza venga respinta, rimane comunque la possibilità di fare la domanda dire_amente al giudice che si occuperà del processo. Una volta ammessi al gratuito patrocinio, è possibile nominare un difensore, scegliendolo tra gli iscritti del relativo elenco degli avvocati.
Chi paga le spese?
Lo Stato anticipa sia i costi amministrativi legati al processo sia l’onorario dell’avvocato. Come e quando recupera questi soldi?- Il non abbiente vince la causa. Se chi ha goduto del gratuito patrocinio vince la causa, lo Stato recupera le spese addebitandole alla parte sconfitta. Se così non riesce a rientrarne in possesso, possono essere richieste anche a chi ha goduto del gratuito patrocinio, ma solo se la vittoria del processo lo ha messo in condizione di restituire le spese erogate in suo favore.
- Il non abbiente perde la causa. In questo caso lo Stato non recupera le spese. Una cosa deve essere chiara: se chi gode del gratuito patrocinio viene condannato dal giudice e deve quindi pagare la controparte (per esempio, rimborsare le spese processuali, risarcire i danni che ha causato…), non può esimersi dal farlo: in caso di condanna, anche il non abbiente (come tutti gli altri) deve pagare ciò per cui è stato condannato.
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