domenica 18 agosto 2013

Patrocinio gratuito per avvocato senza spese

gratuito-patrocinio-avvocatoFar valere i propri diritti in un aula di tribunale può costare caro: oltre ai soldi per l’avvocato, bisogna tenere conto dei costi amministrativi (che possono andare da qualche decina fino a oltre mille euro) e delle eventuali spese di consulenza tecnica. Tirando le somme, non tutti possono permettersi di pagare cifre del genere.
Proprio per garantire a tutti i cittadini un giusto processo, lo Stato si prende carico delle spese di assistenza dei non abbienti, cioè di chi è in difficoltà economica: è quello che un tempo veniva tecnicamente definito “gratuito patrocinio” e che ora si chiama “patrocinio a spese dello Stato”.



Chi puo’ chiedere il gratuito patrocinio?

Per poter chiedere il patrocinio a spese dello Stato bisogna avere una reddito non superiore a 10.766,33 euro (fa fede l’ultima dichiarazione Irpef). Se si convive con il coniuge e/o con altri familiari, a parte casi specifici, il reddito considerato è quello dell’intero nucleo familiare. Per i processi civili, la domanda deve essere presentata alla segreteria del consiglio dell’Ordine degli avvocati, che si trova all’interno del Palazzo di Giustizia. Per quanto riguarda la sede competente, è quella dove si trova il giudice che sovraintende il processo.
I moduli prestampati per fare la domanda sono disponibili nelle segreterie degli Ordini degli avvocati. L’istanza va firmata e consegnata allegando una fotocopia del documento di identità. Entro dieci giorni dal deposito della domanda, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati deve comunicare l’accoglimento o il rifiuto della stessa al richiedente. Nel caso l’istanza venga respinta, rimane comunque la possibilità di fare la domanda dire_amente al giudice che si occuperà del processo. Una volta ammessi al gratuito patrocinio, è possibile nominare un difensore, scegliendolo tra gli iscritti del relativo elenco degli avvocati.

Chi paga le spese?

Lo Stato anticipa sia i costi amministrativi legati al processo sia l’onorario dell’avvocato. Come e quando recupera questi soldi?
  • Il non abbiente vince la causa. Se chi ha goduto del gratuito patrocinio vince la causa, lo Stato recupera le spese addebitandole alla parte sconfitta. Se così non riesce a rientrarne in possesso, possono essere richieste anche a chi ha goduto del gratuito patrocinio, ma solo se la vittoria del processo lo ha messo in condizione di restituire le spese erogate in suo favore.
  • Il non abbiente perde la causa. In questo caso lo Stato non recupera le spese. Una cosa deve essere chiara: se chi gode del gratuito patrocinio viene condannato dal giudice e deve quindi pagare la controparte (per esempio, rimborsare le spese processuali, risarcire i danni che ha causato…), non può esimersi dal farlo: in caso di condanna, anche il non abbiente (come tutti gli altri) deve pagare ciò per cui è stato condannato.
Non solo per il civile Il gratuito patrocinio vale anche per il processo penale: chi fa domanda non deve avere un reddito annuo superiore a 10.766,33 euro; per ciascuno dei familiari conviventi, il limite di reddito viene elevato di 1.032,91 euro. L’istanza va presentata all’ufficio del magistrato competente. La regole generali del patrocinio a spese dello Stato valgono anche nei confronti delle Commissioni tributarie, cioè quando il cittadino contesta un a_o emesso dal fisco nei suoi confronti (per esempio, una cartella di pagamento) e ne chiede l’annullamento.

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