Resta da verificare, in ogni caso, il rispetto di una serie di condizioni necessarie al buon esito dell'agevolazione. Innanzitutto ci deve essere corrispondenza tra i lavori indicati in fattura e quelli effettivamente eseguiti, nonché tra questi ultimi e quanto previsto dalla relativa documentazione edilizia (ad esempio la Scia). In caso di difformità non si avrà diritto alla detrazione. Stessa sorte, in via generale, se il pagamento non avviene con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati richiesti dalla normativa (bonifico "parlante").
È previsto, inoltre, l'invio, laddove obbligatorio, di una comunicazione alla Asl competente. I contribuenti, infine, sono tenuti, a conservare ed esibire a richiesta degli uffici ulteriori documenti, oltre a quelli già citati, indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia del 2 novembre 2011. Questi sono, tra gli altri: le fatture e le ricevute comprovanti le spese sostenute; le ricevute dei bonifici di pagamento; la domanda di accatastamento per l'immobile non ancora censito; le ricevute di pagamento dell'Ici/Imu se dovuta; la dichiarazione di consenso del proprietario dell'immobile all'esecuzione dei lavori effettuati dal detentore (ad esempio l'affittuario) se diverso dai familiari conviventi; le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Per quanto riguarda i condomini è necessario conservare la delibera assembleare di approvazione dei lavori e la tabella di ripartizione delle spese; in alternativa, è possibile esibire la certificazione dell'amministratore che attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.
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