martedì 23 luglio 2013

Detrazioni fiscali per ristrutturazioni casa e risparmio energetico

Doppia proroga per la detrazione per il risparmio energetico, diversa a secondo se trattasi di lavori su singole unità immobiliari o sui condomini e proroga anche per il bonus potenziato per le ristrutturazioni edilizie, con estensione all'acquisto dei mobili. Questi i contenuti degli articolo 14-16 del decreto legge 63/2013, che fissano una seria di scadenze differenti da tener presenti per cercare di sfruttare al meglio l'applicazione dei benefici fiscali su cui il Governo ha puntato per il rilancio del settore edilizio.

In generale, infatti, per l'applicazione dei benefici fiscali vale sempre il principio di cassa. Rileva cioè la data di pagamento con bonifico bancario o postale, prescindendo dalla data di esecuzione dei lavori o di emissione della fattura. Solo per le imprese, con riferimento agli interventi di risparmio energetico vale il principio di competenza. Queste le nuove scadenze. L'articolo 14 del Dl 63/2013 prevede, in particolare, la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti ( 55%), che si applica nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, con esclusione degli interventi di: sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Contestualmente è prevista la proroga della medesima detrazione, sempre nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. L'articolo 16 del Dl 63/2013, prevede, invece, per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2013, la proroga della detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia delle abitazioni (36%), che si applicherà nella misura "potenziata" del 50%, secondo le modalità operative già in vigore (nei limiti di 96mila euro annui) e l'estensione della detrazione Irpef anche all'acquisto dei mobili finalizzati all'arredo dell'abitazione oggetto di ristrutturazione, nella misura del 50% fino a un importo massimo di spesa di 10.000 euro.

La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (ex 55%), consiste in una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle società, riconosciuta in ragione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2013 (o 30 giugno 2014 per gli interventi su parti comuni condominiali), ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, con limiti massimi della detrazione (100mila, 60mila e 30mila euro) distinti in funzione della tipologia di intervento eseguito. In particolare, per i contribuenti persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, la detrazione è riconosciuta in base al "principio di cassa", ossia in relazione alle spese pagate con bonifico bancario o postale entro la data di scadenza dei benefici.

Invece, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la detrazione è riconosciuta in ragione delle spese imputabili ai vari periodi d'imposta, sino a quello in corso al 31 dicembre 2013 (o 30 giugno 2014 per gli interventi su parti comuni), secondo il "principio di competenza" stabilito dall'articolo 109, comma 2, del Dpr 917/1986, secondo il quale il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo. Quindi per fruire della detrazione se l'impresa ha esercizio coincidente con l'anno solare ed effettua un intervento di risparmio energetico su un suo stabilimento, entro il prossimo 31 dicembre (chiusura di esercizio) è necessario che i lavori siano ultimati e non è sufficiente, come per i privati, che il pagamento sia effettuato a tale data. Per la detrazione del 50%, che si applica solo per le persone fisiche, anche se i lavori di recupero non sono ultimati, tutte le spese sostenute fruiscono della maggiore detrazione del 50% , che tornerà al 36% (nei limiti di 48mila euro), dal 1° gennaio 2014.

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