giovedì 23 maggio 2013

Detrazione per ristrutturazioni edilizie al 50%

Bonus ristrutturazioni ad ampio raggio. Chi ha effettuato interventi edilizi nel 2012 sullo stesso immobile sia prima sia dopo il 25 giugno (data del cambio di regime tributario a opera del dl n. 83/2012) e ha superato il limite agevolabile dei 96 mila euro, potrà portare in detrazione le spese partendo «dalla fine».

Avvalendosi quindi dello sconto fi scale del 50% (invece che del 36%) e del tetto di spesa di 96 mila euro (e non di 48 mila). Il fatto di aver teoricamente utilizzato a metà anno l’intero plafond disponibile secondo la vecchia normativa, quindi, non rileva. Le Entrate con circolare 13/E di ieri rispondono a quesiti dei Caf in materia di persone fisiche.


Ristrutturazioni. Le Entrate ricordano che qualora il contribuente abbia sostenuto costi di ristrutturazione edilizia superiori ai 51.645,69 euro la dichiarazione di esecuzione lavori non è più necessaria per poter fruire del bonus ristrutturazioni. La circolare precisa poi due ulteriori casi. Il primo riguarda il decesso del conduttore che ha eseguito lavori di ristrutturazione dell’immobile in locazione, previo consenso del proprietario: l’erede che subentra nel contratto di affitto può proseguire nella fruizione delle rate residue.
Beneficio riconosciuto anche per i lavori effettuati dal coniuge separato sulla casa che gli è stata assegnata dal giudice, benché intestata all’altro coniuge.

Riqualificazione energetica. Il contribuente che non ha inviato la documentazione all’Enea per fruire della detrazione del 55% entro 90 giorni dalla data di fi ne lavori, può sanare la propria posizione entro la scadenza per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile (30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento). Le richieste di incentivo trasmesse all’Enea erroneamente annullate dai tecnici o dai beneficiari non possono essere ripristinate. Per le schede informative compilate ma non inviate, la richiesta di detrazione si può considerare invece valida «solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici o comunque a cause imputabili all’Enea».

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