sabato 25 maggio 2013

Dichiarazione telematica del 730

In arrivo le scadenze per la presentazione dei 730 ai contribuenti. lI termine ultimo per la consegna della copia della dichiarazione al contribuente, da parte dei centri di assistenza fi scale e dei professionisti abilitati, è fissato al 17 giugno. Per i sostituti di imposta, invece, il termine è anticipato al 14 giugno.

Anche per il 2013 è inoltre confermata la ricezione in via telematica dei risultati contabili delle dichiarazioni 730. Questo è quanto emerge dalla circolare 14/E pubblica ieri sul sito dell’Agenzia delle entrare.



Per quanto riguarda i sostituti di imposta, entro la data prevista, dovranno consegnare al contribuente la dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione tramite il modello 730, che potrà essere sottoscritto mediante sistemi di elaborazione automatica. La dichiarazione consegnata al contribuente dovrà essere identica a quella trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate.

La stessa procedura potrà poi essere utilizzata per le dichiarazioni di rettifica. Fissata al 17 giugno 2013 invece, la consegna al contribuente di copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione tramite il modello 730. Sia la copia della dichiarazione, che del relativo prospetto di liquidazione, potranno essere consegnati direttamente tramite il supporto informatico, oppure in modalità telematica a quei contribuenti che ne abbiano fatto apposita richiesta. In questo ultimo caso, la consegna attraverso modalità telematica, dovrà essere effettuata con sistemi che prevedano, attraverso l’utilizzo di credenziali specifiche di accesso, l’identificazione certa e preventiva del contribuente.

Ferma restando l’obbligatorietà delle misure di sicurezza previste dal codice in materia di trattamento dei dati personali. A tutti i contribuenti che hanno richiesto la consegna in modalità telematica, entro il 17 giugno dovrà essere data anche la comunicazione dell’avvenuta resa disponibilità della dichiarazione elaborata con le modalità definite dalle parti. Anche in questo caso, la dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa all’Agenzia delle entrate.

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