martedì 18 giugno 2013

Bollo deposito titoli, conto deposito, polizze, buoni postali

bollo-conto_deposito-titoliSulle attività finanziarie, l’imposta è proporzionale: è dello 0,15%, con un minimo annuo di 34,20 euro (vale per tu i i prodotti che vi elenchiamo di seguito). Se vi inviano più rendiconti periodici o chiudete o aprite un rapporto durante d’anno, anche l’imposta minima è rapportata al periodo: ad esempio, se l’estratto titoli è trimestrale l’importo minimo da pagare per ogni trimestre sarà di 8,55 euro.


Deposito titoli

L’imposta si applica al valore dei prodotti finanziari rilevato alla fine del periodo di rendiconto presente nell’estratto titoli. Il valore da utilizzare per il calcolo è il valore di mercato o, se questo non c’è, il valore nominale o di rimborso. Se non c’è nessuno di questi valori, si considera il costo di acquisto come registrato dalla banca. Non si paga il bollo per i depositi vuoti durante tutto l’anno, mentre si paga se il deposito è vuoto solo perché nel corso dell’anno o del trimestre o del semestre ci sono state vendite o trasferimenti su altri conti.

Buoni postali emessi dal 1° gennaio 2009.

L’imposta, proporzionale, è dello 0,15% (con un minimo di 34,20 euro) e si calcola sul valore nominale del buono al 31 dicembre di ogni anno. Il bollo si paga al momento del rimborso, in un’unica soluzione, per ogni anno di possesso a partire dal 2012. Non si paga se il valore di rimborso di tu i i buoni postali di cui siete intestatari non supera i 5.000 euro.

Buoni postali emessi prima del 1° gennaio 2009 in forma cartacea.

L’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo, con un minimo di 1,81 euro, e viene calcolata per ogni anno a partire dal 2012. In questo caso non vale l’esenzione dei 5.000 euro previsti per gli altri buoni.

Fondi comuni

Mentre non è previsto il bollo sui fondi pensione e i fondi sanitari, viene applicato sui fondi comuni. Nel caso in cui le quote siano collocate dire amente dall’emi ente del fondo e non siano oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro rapporto stabile con un diverso intermediario, l’imposta deve essere applicata dire amente dalla SGR (Società di gestione del risparmio). In caso contrario, il bollo deve essere applicato dall’ente gestore presso il quale è detenuto tale rapporto insieme agli altri titoli depositati o in gestione.

Polizze

Per quanto riguarda le polizze vita, sono colpite, sempre al momento del rimborso o del riscatto, le polizze unit, le index linked e le polizze di capitalizzazione. Il bollo è calcolato ogni anno e si paga in un’unica soluzione al momento del rimborso o del riscatto della polizza. Per le polizze di assicurazione e le operazioni di capitalizzazione (quelle riferite ai rami vita III e V), l’imposta si applica al valore di riscatto della polizza al 31 dicembre di ciascun anno; per la frazione dell’anno in cui la polizza scade o viene riscattata, viene considerato il valore effettivo di riscatto o rimborso.
Ad esempio, se siete titolari di una polizza stipulata il 1° luglio 2012 riscattata dopo 5 anni (con valore di riscatto 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000), per il primo anno di possesso l’imposta sarà pari a 17,19 euro, poi a 52,5 euro, 60 euro, 67,5 euro e 75 euro.  Al momento del riscatto, il totale del bollo da pagare sarà di 272,19 euro.

Conti di deposito

Valgono le stesse regole che riguardano le attività finanziarie. Quindi, sul saldo annuo l’imposta sarà dello 0,15% del valore depositato (minimo 34,20 euro). Dato che vi invieranno il rendiconto almeno una volta all’anno, il bollo dovete pagarlo per forza. Fanno eccezione alcune banche, che hanno deciso di accollarselo comunque, per favorire i clienti. Ricordatevi che, se prima il bollo lo pagava la vostra banca, quest’ultima, per scaricarlo su di voi, deve inviarvi la cosiddetta “comunicazione di variazione unilaterale” almeno 60 giorni prima della data del cambiamento.

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