domenica 2 giugno 2013

Bonus energia elettrica–come ottenere l’agevolazione fiscale

Sono moltissimi gli utenti che presentano domanda per usufruire del bonus energia elettrica e che si presentano agli sportelli Caf per sapere come fare. La circolare 13 del Caf Cnai svolge un approfondimento sul bonus energia elettrica e chiarisce le modalità procedurali per beneficiarne.

Con il decreto del ministero per lo sviluppo economico del 28 dicembre 2007 è stato introdotto il bonus per l’energia elettrica, a favore delle famiglie in condizioni economiche disagiate e per cittadini che per gravi malattie sono costretti all’uso di apparecchi salvavita; si stima una platea di quest’ultimi di circa 100 mila utilizzatori. Il bonus per l’anno 2013 varia da 71 euro a 155 euro l’anno, a seconda dei componenti del nucleo familiare, e con un reddito Isee (indicatore situazione economica equivalente) non superiore a 7.500,00 euro.


Per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus dal 2013 è stato modificato e differenziato in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo. Il decreto n. 185/2008, cosiddetto decreto anticrisi, ha introdotto una serie di emendamenti a sostegno delle famiglie, anche nel campo del bonus elettrico.

Le novità del decreto sono state recepite nel testo di delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, Aeeg. I cittadini, già titolari di bonus per disagio fisico alla data del 31/12/2012, qualora il numero di apparecchiature medico terapeutiche e il tempo del loro utilizzo, certificato dalla Asl, dia diritto, in base alla nuova normativa, a un bonus di importo superiore, possono presentare, dall’1 gennaio 2013, una domanda di variazione apparecchiature. Il presidente dell’Autorità per l’energia, Alessandro Ortis, ha precisato che il meccanismo si autofinanzia attraverso una voce aggiuntiva su tutte le bollette energetiche degli italiani e i due bonus, per disagio economico e fisico, sono in ogni caso cumulabili.

Ai titolari di social card, l’agevolazione sui costi dell’energia elettrica è attribuita automaticamente. Sempre a partire dall’1 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera 350/2012/R/ EEL dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è entrato in vigore il nuovo regime di compensazione della spesa per disagio fisico.

Con l’introduzione del nuovo regime è cambiata la modalità di calcolo del bonus, articolato in tre livelli, minimo, medio e massimo, in funzione delle apparecchiature medico terapeutiche utilizzate e dal tempo medio giornaliero di utilizzo.

Le apparecchiature considerate sono quelle individuate dal decreto del ministero della salute del 13 gennaio 2011 e il loro utilizzo deve essere certificato dalla Asl su un apposito modulo; le modalità di richiesta dell’agevolazione rimangono invariate. La richiesta del bonus va presentata al comune di residenza del titolare della fornitura elettrica, anche se diverso dal comune in cui è localizzata l’abitazione nella quale è collocata l’apparecchiatura «salva vita» con il nuovo modulo B.

Si ricorda, per i titolari di bonus per disagio fisico prima del 2013, che possono presentare una nuova richiesta dal 1° gennaio 2013 qualora il numero di apparecchiature e il tempo del loro utilizzo, certificato dalla Asl, dia diritto a un bonus di importo superiore, in base alla nuova normativa. Le domande presentate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2013 danno diritto a una quota retroattiva, tenuto conto della data di certificazione dell’uso delle apparecchiature stesse.

Tale quota viene riconosciuta dalla data di decorrenza della variazione in base al certificato Asl che comunque non può essere precedente al 31 dicembre 2010. Al fi ne di garantire la continuità dell’agevolazione in bolletta, l’utente che usufruisce del bonus energia deve presentare domanda di rinnovo entro un mese prima della scadenza dell’agevolazione, cioè entro l’undicesimo dei 12 mesi in cui ne ha fruito.

Per esempio per una domanda presentata a gennaio 2012, l’erogazione del bonus energia avrà luogo nel periodo che va dall’1 marzo 2012 al 28 febbraio 2013. In questo caso la richiesta di rinnovo doveva essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2013.

Diversamente, per tutte le domande presentate dal cittadino entro i termini ma inserite a Sistema successivamente all’undicesimo mese, il bonus sarà riconosciuto con data di decorrenza stabilita dal criterio N+2, vale a dire al massimo entro 60 giorni dalla data di inserimento della domanda a sistema.

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